Annullamento viaggio: i diritti del viaggiatore

Sono sempre più frequenti i casi in cui le nostre vacanze vengono sabotate da un ritardo o da una cancellazione del volo. Un’assicurazione viaggi certamente potrebbe permetterci di stare sereni, ma è ancora più utile conoscere nel dettaglio cosa accade quando un viaggio viene annullato.

Cosa succede, ad esempio, se dopo aver prenotato un viaggio si verifica una situazione non conosciuta e non prevista dall’agenzia di viaggi o dal tour operator al momento della prenotazione? In tal caso – si dice – che per cause di forza maggiore il viaggio è stato annullato.

Ma cosa si intende per “cause di forza maggiore? E soprattutto: come il consumatore può far valere i suoi diritti? E quali diritti?

Le cause di forza maggiore

A dettarle è la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepito dal D.Lgs.62/2018 e vengono definite come: “circostanze inevitabili e straordinarie”.  Vi rientrano, cioè, tutte quelle situazioni considerate fuori dal controllo delle parti (tour operator e viaggiatore) e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.

Vanno annoverate tra queste:

  • conflitti armati
  • gravi problemi di sicurezza quali atti terroristici, rivolte, sommosse popolari, ecc.
  • rischi significativi per la salute umana (ad es. il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio)
  • calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione o di godere appieno dei servizi (alloggio, escursioni, ecc.)

Come si procede in caso di annullamento del viaggio?

Per poter richiedere l’annullamento del viaggio, devono sussistere motivazioni oggettive e rilevanti, chiaramente non imputabili al viaggiatore.

Il viaggiatore non può pretendere il rimborso di quanto versato, dichiarando di voler rinunciare al viaggio perché sul luogo scelto per la vacanza si prevedono forti temporali o perché una settimana prima si è verificato un attentato terroristico. In questi casi se le strutture turistiche e ricettive risultano aperte e l’allarme non è stato diramato oppure è cessato, il viaggiatore si troverà con tutta probabilità a dover pagare le penali previste dal contratto se decide per l’annullamento del viaggio.

Quindi, sarà tenuto al pagamento delle quote di iscrizione, degli eventuali premi assicurativi e di una quota parte della tariffa relativa al pacchetto turistico, che è calcolata in funzione dei giorni che mancano alla partenza.


Il Ministero degli Affari Esteri mette a disposizione dei cittadini, attraverso il sito “Viaggiare sicuri”, informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri e in particolare quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero. In alternativa, è sempre meglio rivolgersi a dei legali esperti.


Prima di partire è, quindi, consigliabile acquisire quante più informazioni possibili sul Paese che si intende visitare, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Nel caso di organizzatori esteri è necessario osservare le informazioni fornite dai rispettivi ministeri degli esteri.

Quali sono i diritti del viaggiatore?

Il viaggiatore ha diritto all’annullamento del viaggio per una causa di forza maggiore, con conseguente rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, dunque senza l’applicazione di costi o penali. In alternativa, il consumatore può chiedere di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (o qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo). Di fronte a “circostanze inevitabili e straordinarie”, il viaggiatore non ha diritto ad un risarcimento danni, specie se il tour operator e/o l’agenzia viaggi lo hanno informato senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

Se la causa di forza maggiore (l’alluvione, il terremoto, ecc.) si è avuta quando il viaggiatore era già sul posto, allora il tour operator deve sostenere i costi relativi al soggiorno del proprio cliente, ove possibile di categoria equivalente per un periodo non superiore a tre notti. Questa limitazione, però, non si applica alle persone con mobilità ridotta, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, a patto che il tour operator o l’agenzia viaggi abbiano avuto comunicazione delle loro condizioni ed esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio.

Trattandosi di una rinuncia non volontaria, ma dovuta ad una causa di forza maggiore, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato a titolo di acconto o di quota di partecipazione, senza l’applicazione di alcuna penale di recesso.

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