Cassazione: i medici convenzionati non sono lavoratori subordinati

I sindacati dei medici convenzionati non possono utilizzare il procedimento speciale previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per denunciare una condotta antisindacale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 698 del 13 gennaio 2026, rigettando il ricorso proposto da un sindacato di medici convenzionati contro la Regione Puglia. La controversia nasceva dalle trattative per l’applicazione dell’Accordo collettivo nazionale degli specialisti ambulatoriali del 31 marzo 2020. Secondo il sindacato ricorrente, la Regione avrebbe tenuto condotte antisindacali, anche attraverso l’inserimento di un’ipotesi sanzionatoria di revoca dell’incarico non prevista dall’ACN. Già il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Bari avevano respinto la domanda per difetto di legittimazione. La Cassazione conferma questa impostazione: il rapporto dei medici convenzionati resta un rapporto libero-professionale parasubordinato, non un rapporto di lavoro subordinato.

Il nodo giuridico: autonomia, parasubordinazione e assenza del datore di lavoro

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del rapporto tra medico convenzionato e amministrazione sanitaria. La Cassazione richiama il proprio orientamento secondo cui il rapporto dei medici convenzionati, pur essendo funzionale al servizio sanitario nazionale, resta un rapporto libero-professionale parasubordinato, svolto di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie. Proprio per questo non può essere individuato un “datore di lavoro” in senso proprio. Ed è un passaggio decisivo, perché l’articolo 28 della legge n. 300 del 1970 si riferisce alle condotte antisindacali poste in essere dal datore di lavoro nell’ambito di un rapporto subordinato. La presenza, negli accordi collettivi, di regole organizzative o anche di prerogative disciplinari non basta, secondo la Corte, a trasformare il rapporto convenzionato in lavoro subordinato. Gli accordi nazionali possono disciplinare il rapporto, ma non modificarne la qualificazione giuridica, che trova fondamento nelle norme sul servizio sanitario e sulla collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

La libertà sindacale resta, ma cambiano gli strumenti di tutela

La Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’articolo 28 non significa negare ai medici convenzionati o alle loro organizzazioni sindacali ogni forma di tutela. La libertà sindacale, riconosciuta dall’articolo 39 della Costituzione, vale infatti per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi. Tuttavia, non tutti gli strumenti processuali previsti per il lavoro subordinato possono essere automaticamente estesi al lavoro autonomo o parasubordinato. Su questo punto la Corte richiama anche la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il legislatore può prevedere discipline diverse quando diverse sono le condizioni soggettive e oggettive dei rapporti regolati. I sindacati dei medici convenzionati, quindi, possono comunque agire a tutela dei propri diritti e prerogative attraverso gli ordinari strumenti processuali, compreso il giudizio di cognizione ordinario e, quando ne ricorrano i presupposti, la tutela cautelare d’urgenza prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile.

Rigettato anche il motivo sulle spese processuali

La Corte ha respinto anche il secondo motivo di ricorso, con cui il sindacato contestava la mancata compensazione delle spese processuali nei giudizi di merito. Secondo la ricorrente, la questione avrebbe presentato profili di novità, anche alla luce della nuova disciplina convenzionale, tali da giustificare una diversa regolazione delle spese. La Cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio secondo cui la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudice, quindi, non è tenuto a motivare espressamente il mancato ricorso alla compensazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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