Stop aggressioni al personale sanitario: in vigore la legge

Il 24 settembre è entrata in vigore la legge n. 113 del 14 agosto 2020 dal titolo “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

Questa norma interviene per garantire migliori condizioni di lavoro per tutti gli esercenti le professioni sanitarie con lo scopo di salvaguardare maggiormente la loro incolumità fisica e morale, imponendo tra l’altro alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di prevedere nell’ambito dei loro piani di sicurezza dei protocolli di prevenzione di episodi di aggressione del personale sanitario, con adozione di misure dirette a garantire il tempestivo intervento delle forze di polizia.

Lesioni personali gravi o gravissime: cosa cambia?

In questo specifico ambito, vengono in rilievo le modifiche apportate all’art. 583 quater c.p. in materia di lesioni gravi e gravissime.

L’art. 4 della legge introduce un’ipotesi speciale del delitto di lesione personale, ovverossia la fattispecie di reato relativa alle lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Risulta altresì modificato l’art. 584, quater, c.p. per cui “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività».

Tutto quello che c’è da sapere sul reato

  • La fattispecie concerne le lesioni gravi ovvero quelle gravissime.
  • Le lesioni gravi si configurano allorché dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce la compromissione permanente di un senso o di un organo.
  • Le lesioni gravissime si configurano quando dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inutilizzabile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell’uso della parola.
  • La fattispecie sussiste se il destinatario dell’azione è un esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, oppure un soggetto che svolge attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni.
  • In ogni caso, l’azione incriminata deve avvenire allorché il soggetto passivo si trovi nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero si realizza a cagione del ruolo ricoperto da quest’ultimo.
  • L’offensore deve altresì agire con la volontà di offendere l’integrità psicofisica del soggetto destinatario dell’azione.

Dalla reclusione alla sanzione amministrativa: quali pene si rischiano?

Le pene sono così previste:

  • per le lesioni gravi, la reclusione da quattro a dieci anni;
  • le lesioni gravissime, la reclusione da otto a sedici anni.

Inoltre, la stessa legge ha introdotto un capo autonomo relativo alle circostanze aggravanti, stabilendo (comma 11 octies all’art. 61 c.p.) che “l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».

Si è infine introdotta la procedibilità d’ufficio per il perseguimento di questi reati.

Da segnalare che, qualora non si configurino le fattispecie di reato previste dalla legge, qualunque condotta violenta, ingiuriosa, offensiva o moleste assunta nei confronti dei predetti soggetti può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa per una somma fra 500 e 5.000,00 euro.

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