Monopattino elettrico: le regole per la circolazione e le responsabilità del conducente

Il 9 marzo 2020 il Ministero degli interni ha pubblicato una circolare relativa alle regole per la circolazione dei monopattini, qui di seguito vi riportiamo le disposizioni principali ed alcuni spunti interessanti.

Il conducente del monopattino e le strade che può percorrere

Il monopattino elettrico è equiparato ad un velocipede.

La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 1, comma 75, della l. n. 160/2019, così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 8/2020.

I monopattini elettrici non possono essere condotti da minori di anni 14 e la circolazione può avvenire

  • sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento. e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);
  • sulle strade extraurbane, solo all’interno della pista ciclabile.

Le regole di guida del monopattino

I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:

  • non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiala e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali:
  • devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e. comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
  • se minori, devono indossare idoneo casco protettivo;
  • devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
  • Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l’uso di entrambe le mani;
  • devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
  • devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione;
  • non possono trasportare altre persone, oggetti o animali trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

Le regole per la circolazione del monopattino

Per quanto concerne le regole da osservare nella circolazione, devono seguirsi le norme comportamentali generali previste dal codice della strada, nonché nello specifico l’art. 182 che disciplina la circolazione dci velocipedi.

Fra le disposizioni più rilevanti:

  • art. 115 – rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo 115 CdS;
  • art. 143 – quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per te biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede. salvo che non siano condotti o trasportati a mano;
  • art. 154 – i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;
  • art. 145 – se il manopattino utilizza le piste ciclabili, nell’immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;
  • artt. 40 e 146 – i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;
  • art. 173 – come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l’uso delle mani.
  • La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;
  • art. 182 – i conducenti di monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qual volta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
  • artt. 186 e 187- circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS. alla stregua di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.

La proprietà del monopattino e i profili assicurativi

Non essendo veicoli registrati, la proprietà viene ricondotta allo stato di possesso legittimo, salva la prova della proprietà altrui. Analogamente, la proprietà del mezzo condotto dal minore è riferibile ai genitori, salva prova contraria, mentre dei fatti dei minori (ad esempio eventuali danni a cose o persone) rispondono direttamente gli esercenti la potestà genitoriale.

Non essendo equiparati ai veicoli a motore, non c’è obbligo di assicurazione (cd. RCA). Ma questo mezzo ha rischi e problematicità molto più alte di una semplice bicicletta per cui i potenziali rischi di produrre danni a sé e soprattutto agli altri sono notevolmente alti.

Dunque, è consigliabile stipulare polizze di assicurazione che garantiscano questo tipo di rischio ovvero, sia i danni arrecati a terzi, che quelli auto-provocati o in alternativa, valutare l’estensione di polizze già in essere a tutela della famiglia.

 

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