Monopattini elettrici: dalle regole per circolare all’obbligo assicurativo

La disciplina legale per i monopattini elettrici e per la loro circolazione stradale si fonda principalmente sull’art. 1 della legge n. 160/19, così come emendato dall’art. 1-ter del D.L. 121/21, convertito con modificazioni dalla L. 156/21 e dall’art. 10 del D.L. 228/21, convertito anch’esso con modificazioni dalla legge n. 15/22.

I recenti interventi legislativi si sono resi necessari in quanto l’equiparazione del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica al velocipede, così come definito dall’art. 50 del nuovo codice della strada, aveva generato diverse problematiche, laddove non teneva conto delle differenze tecniche esistenti fra i due mezzi, risolte mediante l’adozione di una specifica disciplina.

In questo articolo faremo chiarezza su disposizioni generali, normative, sanzioni e assicurazioni. Per ricevere una consulenza personalizzata, puoi sempre rivolgerti al team di Consulcesi & Partners.

Definizione di monopattino elettrico e caratteristiche tecniche

Per monopattino a propulsione prevalentemente elettrica si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e privo di sedile, i cui componenti sono indicati nel decreto ministeriale del 4 giugno 2019.

L’art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160/19 prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.

Volendo sintetizzare le caratteristiche tecniche più rilevanti dei monopattini elettrici si osserva che:

  • la potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW
  • devono essere muniti di pneumatici, con relativo battistrada
  • devono essere dotati di un regolatore di velocità con limitazione a 6 km/h, per le aree pedonali, ed a 20 km/h negli altri casi
  • devono avere una dimensione massima di 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza e 1.500 mm di altezza
  • devono possedere una massa non superiore ai 40 Kg, con esclusione del peso delle batterie
  • devono evidenziare la marcatura «CE» prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE
  • devono mostrare un’etichetta con l’indicazione del carico massimo sostenibile
  • devono essere dotati di impianto frenante su entrambe le ruote
  • devono essere dotati di un segnalatore acustico e di indicatori luminosi di svolta
  • devono presentare, anteriormente, una luce bianca o gialla, e posteriormente una luce rossa, entrambe a luce fissa
  • devono essere muniti posteriormente di catadiottri rossi e su entrambi i lati gialli.

Le regole per la circolazione stradale

I monopattini elettrici non possono essere condotti da minori di anni 14 e la circolazione può avvenire:

  • sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, corsie ciclabili, strade a priorità ciclabile, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata)
  • sulle strade extraurbane, solo all’interno della pista ciclabile, su itinerari ciclopedonali, su strade riservate alla circolazione delle biciclette con apposito provvedimento dell’ente proprietario della strada

I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:

  • non possono superare i 20 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali
  • devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due
  • se minori, devono indossare idoneo casco protettivo
  • devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta
  • devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie
  • devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione
  • non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo

Per quanto concerne le regole da osservare nella circolazione, devono seguirsi le norme comportamentali generali previste dal codice della strada, nonché nello specifico l’art. 182 che disciplina la circolazione dci velocipedi.

Fra le disposizioni più rilevanti si ricordano le seguenti:

  • quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli
  • non è consentito circolare sul marciapiede, a meno che il monopattino non venga condotto a mano
  • non è possibile circolare contromano
  • è assolutamente vietato parcheggiare il monopattino sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai Comuni
  • deve segnalarsi tempestivamente la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata
  • se il monopattino percorre le piste ciclabili, nell’immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata
  • i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili
  • è possibile utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici soltanto con auricolare ed a condizione che si mantenga libero l’uso delle mani
  • i conducenti di monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qual volta le circostanze lo richiedano

Le sanzioni pecuniarie

La circolazione con un monopattino elettrico con requisiti diversi da quelli previsti può comportare una multa da un minimo di euro 100 ed un massimo di euro 400, con contestuale confisca del mezzo. La sosta del monopattino sul marciapiede, ovvero su altre aree non appositamente previste, è punita con la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 41 ad un massimo di euro 168.

Tutti gli altri comportamenti in violazione delle prescrizioni imposte dal codice della strada possono determinare l’irrogazione di una multa da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 250.

Obbligo assicurativo

Attualmente, non è stato ancora introdotto in Italia l’obbligo di stipulare apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni provocati dalla conduzione dei monopattini elettrici, ad eccezione dei noleggiatori che invece devono disporne per poter svolgere la loro attività di sharing.

Questo si deve al fatto che questi mezzi sono stati equiparati ai velocipedi, che difatti possono circolare regolarmente senza necessità di coperture assicurative.

Questa interpretazione si pone però in contrasto con i principi imposti dalla normativa comunitaria che, invece, prevede all’art. 3 della direttiva 2009/103/CE che: “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione”.

Qualsiasi norma che ponesse una restrizione a questo principio generale andrebbe quindi a confliggere, non soltanto con il dettato normativo comunitario, ma soprattutto con la ratio della stessa disposizione che, per ovvie ragioni di tutela delle vittime della strada e dei principi di solidarietà sociale, vorrebbe esteso quanto più possibile il perimetro dei mezzi che, circolando su strada, debbano essere muniti di una adeguata copertura assicurativa.

Il fatto che i monopattini a propulsione elettrica vengano equiparati ai velocipedi dovrebbe limitarsi unicamente alla disciplina amministrativa, esulando dall’obbligo assicurativo che risponde ad esigenze di ben altro rilevo, anche sociale.

Suggerimenti assicurativi

Una normativa che ammette la possibilità di non assicurare questi veicoli a propulsione elettrica, oltre a porsi al di fuori del quadro normativo comunitario, può quindi condurre a conseguenze davvero rilevanti sia per le potenziali  vittime, che vedono immotivatamente limitate le loro garanzie solo perché coinvolte in un sinistro con un monopattino elettrico anziché con un veicolo a motore, sia per i responsabili che, vista l’assenza di qualsiasi obbligo a loro carico, esporrebbero il loro patrimonio a rischi di perdite oltremodo rilevanti.

Per questo motivo è altamente consigliabile stipulare apposite polizze di assicurazione che garantiscano questa specifica tipologia di rischio, ovvero sia i danni arrecati a terzi, che quelli auto-provocati dalla circolazione dei monopattini elettrici.

In alternativa, si può richiedere alla propria assicurazione di estendere la polizza del capofamiglia, o qualsiasi altra garanzia familiare, inserendo sia la copertura dell’eventuale danno a terzi che quella relativa all’ipotesi di infortunio.

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