Condominio: l’amministrazione è sempre obbligata alla trasparenza

Quotidianamente riceviamo dai nostri clienti richieste relative alle questioni condominiali.

Che si tratti di un tubo che perde, un bambino che gioca a palla in ore proibite o una ristrutturazione dell’immobile i rapporti fra condomini sono sempre complicati e il ruolo dell’amministratore è anche quello di dirimere ove possibile i contrasti e supportare in tuttala gestione i condomini.

Questo vuol dire però che l’amministratore deve sempre svolgere la sua attività non solo in maniera corretta ovviamente, ma anche trasparente.

I diritti del condomino stabiliti dalla Cassazione

Con la recente ordinanza n. 15996/2020, la Corte di Cassazione esplicita con chiarezza i diritti del singolo condomino riguardo l’accesso alla documentazione contabile tenuta dall’amministratore del condominio.

L’ l’art. 1129, comma 2, c.c., introdotto con la legge n. 220 del 2012, prevede espressamente che l’amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, possa prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata.

E’ parimenti riconosciuto, ex art. 1130 bis c.c., a tutti i condomini il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, non soltanto in vista del rendiconto annuale e della relativa approvazione, ma in ogni momento e senza alcun bisogno di specificare le ragioni della richiesta, con l’unico limite rappresentato dal fatto che l’esercizio di questo diritto non comporti un intralcio per l’amministrazione ed una violazione del principio di correttezza ex art. 1775 c.c.

La trasparenza e la comprensibilità della gestione condominiale

Il dovere di collaborazione imposto all’amministratore trova, dunque, la sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale, e quindi al controllo effettivo sull’operato dell’amministratore. L’obbligo di informazione posto in capo all’amministratore ed il corrispettivo diritto di essere informato del singolo condomino ha, quindi, ad oggetto, i fatti storici che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto della gestione svolta, con la relativa documentazione di spesa, in maniera da lasciar ricostruire i rapporti di dare ed avere.

 

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