Corte di giustizia dell’Unione europea: il diritto al riposo del lavoratore

Il diritto a fruire dei periodi di riposo per i lavoratori è stato oggetto di numerose normative e viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza, ciò nonostante continuano a verificarsi violazioni di questo diritto rispetto alle quali spesso il lavoratore fatica a difendersi.

Il diritto al riposo nella ricostruzione giuridica della GCUE

 Con la recente sentenza del 17/03/21 (procedura C-585/19), la Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto di ogni lavoratore a veder tutelata la durata massima del lavoro e la possibilità di godere di previsti periodi di riposo costituisce norma di particolare importanza del diritto sociale dell’Unione ed espressamente previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Richiamando i precetti contenuti nella direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, la Corte ha quindi ricordato che la nozione di «orario di lavoro» deve intendersi come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Di contro, il «periodo di riposo» viene inteso come qualsiasi periodo, che non rientra nell’orario di lavoro.

Ne consegue che le nozioni di «periodo di riposo» ed «orario di lavoro» sono ben distinte e si escludono a vicenda, senza possibilità di individuarne una terza intermedia.

Ipotesi di contratti multipli con lo stesso datore di lavoro

 Nel caso in cui un lavoratore abbia stipulato più contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, la valutazione circa il rispetto del periodo minimo di riposo giornaliero deve quindi eseguirsi valutando tutti i contratti congiuntamente e non separatamente fra loro.

Infatti, una diversa interpretazione porterebbe in sé il rischio di veder pregiudicata la tutela prevista dalla normativa comunitaria, poiché le ore di riposo su un contratto potrebbero costituire orario di lavoro sull’altro e questo non è ammissibile proprio per il principio per cui uno stesso periodo non può essere qualificato come orario di lavoro e, nel contempo, di riposo.

Direttive UE a tutela dei lavoratori in Italia

Quanto alle normative UE giova ricordare inoltre che l’Italia con il  D.lgs. 66 del 2003 che recepiva le Direttive  93/104 CE e 2003/88/CE ha stabilito che i lavoratori hanno diritto a:

  • un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutivo nel corso di ogni 24 ore (art.3 Dir. 88/2003/CE);
  • un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore per ogni 7 giorni (art.5 Dir. 88/2003/CE);
  • un orario settimanale medio non superiore a 48 ore, compreso il lavoro straordinario, media da calcolarsi in un periodo non superiore ai 4 mesi, 6 o 12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi (art. 6 lett. b, 16,17 Dir. 88/2003/CE).

 

 

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