Quando l’Azienda sanitaria non procede con l’attivazione delle procedure necessarie per la graduazione e il conferimento degli incarichi dirigenziali, il problema non è solo organizzativo ma può integrare un inadempimento contrattuale, con possibili ricadute economiche e professionali per il dirigente medico.
La procedura e gli obblighi dell’Azienda
Le Aziende sanitarie hanno l’obbligo di avviare e completare le procedure di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi dirigenziali.
Tali adempimenti derivano dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva e dai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), e servono a determinare la quota variabile della retribuzione di posizione del dirigente medico.
L’inerzia amministrativa e il suo rilievo giuridico
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 7110/2023), la mancata conclusione o anche il solo mancato avvio delle procedure costituisce inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c..
Non è quindi ammissibile una sospensione indefinita dell’iter, né può essere invocata una discrezionalità amministrativa tale da bloccare sine die le procedure previste dal contratto.
L’onere della prova
Il dirigente medico, per agire, deve dimostrare:
- il possesso dei requisiti previsti dal contratto collettivo;
- la mancata attivazione o conclusione delle procedure aziendali;
- la perdita della concreta possibilità di conseguire il beneficio economico e professionale.
La prova della perdita di chance può essere anche indiziaria e riguarda il nesso tra l’inadempimento e il vantaggio non ottenuto.
Spetta invece all’Azienda dimostrare che il mancato adempimento dipende da cause a essa non imputabili, senza potersi limitare a giustificazioni generiche.
Il diritto al risarcimento
Non esiste un diritto automatico all’attribuzione dell’incarico, ma il dirigente può richiedere il risarcimento del danno da perdita di chance qualora l’Azienda non abbia attivato o concluso le procedure dovute.
La giurisprudenza (Cass. n. 28611/2023, n. 28808/2023, n. 29780/2023) riconosce la risarcibilità di tale pregiudizio.
Non è quindi possibile ottenere l’incarico in via giudiziale, ma soltanto il ristoro economico del danno subito.
Il danno risarcibile
Il danno consiste nella mancata percezione della componente variabile della retribuzione di posizione collegata all’incarico non conferito.
La chance è considerata un’autonoma voce patrimoniale e la sua perdita integra un danno attuale, liquidabile in via equitativa.
In alcune pronunce, la quantificazione è stata parametrata a importi già riconosciuti dall’Azienda in via provvisoria.
Ad esempio, la Corte d’Appello di Catania (n. 497/2024) ha riconosciuto circa 150 euro mensili per dieci anni, oltre interessi e rivalutazione, per ciascun dirigente interessato.






