Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 321/2026, ha riconosciuto a un dirigente medico il diritto a ottenere oltre 29mila euro per 168 giorni di ferie non godute e festività soppresse, maturati durante il rapporto di lavoro con un’Azienda sanitaria. La pronuncia chiarisce che il diritto alla monetizzazione non viene meno automaticamente in caso di dimissioni volontarie o di un precedente periodo di aspettativa non retribuita. Spetta infatti all’Azienda dimostrare di aver invitato formalmente il dipendente a fruire delle ferie, informandolo tempestivamente che, in caso contrario, avrebbe perso il diritto al congedo e alla relativa indennità. Non sono sufficienti regolamenti interni che impongano al lavoratore di presentare preventivamente richieste formali di ferie respinte. La decisione rafforza così le tutele di medici e personale sanitario alla cessazione del servizio.







