Aspettativa non retribuita per i medici: la formazione specialistica passa anche da qui!

Una recente pronuncia giudiziale ha ribadito il diritto di un medico anestesista a ottenere l’aspettativa non retribuita per assumere un incarico a tempo determinato presso un’altra azienda sanitaria, chiarendo che il datore di lavoro non può opporre ragioni organizzative o esigenze di servizio per negarne la concessione. 

La sentenza n. 425/2026, resa il 23 maggio 2026 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cosenza, assume  notevole importanza per tutti i medici del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto affronta una questione cruciale legata alla mobilità professionale e alle opportunità di carriera.  

La decisione chiarisce in modo inequivocabile la natura dell’aspettativa, finalizzata all’assunzione di un incarico a tempo determinato presso un’altra azienda, configurandola non come una concessione discrezionale dell’amministrazione, ma come un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore.  

Questo pronunciamento offre, pertanto, una tutela ulteriormente rafforzata per coloro che intendano cogliere nuove opportunità professionali, anche a carattere temporaneo, per arricchire il proprio bagaglio di esperienze e competenze, senza mettere a rischio il proprio posto di lavoro. 

I fatti

Il caso trae origine dal ricorso di un dirigente medico, assunto a tempo indeterminato presso un’azienda sanitaria, il quale, vincitore di un avviso pubblico per incarico a tempo determinato di otto mesi presso un’altra ASL, presentava formale richiesta di aspettativa non retribuita.  

L’azienda di appartenenza non forniva un riscontro formale alla richiesta, comunicando solo per vie brevi il proprio diniego e, anzi, disponendo il trasferimento del dirigente presso un’altra struttura interna. 

Approssimandosi la data fissata dalla ASL di destinazione per sottoscrivere il nuovo contratto, pena la decadenza dall’incarico, il sanitario si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni, agendo contestualmente in via d’urgenza per il riconoscimento del suo diritto.  

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Il quadro normativo e contrattuale

La controversia si incentra sull’interpretazione dell’art. 10 del CCNL del Personale della Dirigenza Medico–Veterinaria del S.S.N. del 10 febbraio 2004 e succ. mod., ponendo in evidenza la distinzione fondamentale tra due diverse ipotesi di aspettativa. 

Al comma 1, si stabilisce che l’aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono essere concessi […] compatibilmente con le esigenze di servizio”.  

Questa formulazione attribuisce all’Azienda un potere discrezionale, subordinando la concessione del beneficio a una valutazione di compatibilità con le necessità organizzative e funzionali dell’ente.  

Secondo il comma 8, lettera b), invece, l’aspettativa “è altresì concessa” al dirigente con rapporto a tempo indeterminato “per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto […] presso la stessa o altra azienda o ente del comparto”. 

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Il parere di Aran

Nel risolvere la disputa fra il dirigente medico e l’Azienda, il magistrato si è poi soffermato sul parere dell’ARAN (AIII92_Orientamenti Applicativi), laddove afferma che l’aspettativa prevista dal citato comma 8 non è discrezionale, ma deve essere concessa al verificarsi delle condizioni previste, in ragione dei principi di mobilità e flessibilità che ispirano la contrattazione collettiva della dirigenza sanitaria.   

I motivi della decisione

Il Tribunale di Potenza è quindi giunto alla decisione, esprimendo pieno favore per le pretese spiegate dal sanitario ricorrente, fondandole sulle seguenti argomentazioni. 

Il cuore della motivazione risiede nell’analisi comparata della terminologia utilizzata nei commi 1 e 8 dell’art. 10 del CCNL. Il Giudice sottolinea come la locuzione “è altresì concessa”, presente nel comma 8, si contrapponga nettamente all’espressione “possono essere concessi”, utilizzata al comma 1.  

Secondo il Tribunale, questa diversità non è meramente formale, ma assume valenza sostanziale.  

Infatti, se le parti sociali avessero voluto estendere il potere discrezionale dell’Azienda anche a questa specifica ipotesi, avrebbero utilizzato una formula dubitativa come “può essere, altresì, concessa”.  

La scelta di un verbo indicativo e perentorio (“è concessa”) manifesta la chiara ed inequivoca volontà di configurare, in questo caso, un diritto soggettivo perfetto in capo al dirigente medico, svincolato da valutazioni di opportunità da parte del datore di lavoro.  

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Irrilevanza delle esigenze di servizio e delle carenze di organico

L’Azienda sanitaria aveva motivato il proprio diniego adducendo gravi carenze di organico, ulteriormente peggiorate a causa di assenze per maternità e dimissioni, che non consentivano la perdita di un’ulteriore unità di personale.  

Il Tribunale ha respinto fermamente tale giustificazione.  

La sentenza chiarisce che, poiché il comma 8 dell’art. 10 non richiama in alcun modo il requisito della “compatibilità con le esigenze di servizio”, tale valutazione è preclusa all’amministrazione.  

Il sindacato dell’azienda deve limitarsi alla mera verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma (l’esistenza di un contratto a tempo determinato presso un’altra amministrazione del comparto).  

Le problematiche organizzative, per quanto reali, non possono quindi il diritto vantano dal medico, potendo l’Azienda ovviare all’assenza del dipendente con altra assunzione a  tempo determinato.  

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La ratio della norma: flessibilità e crescita professionale 

Infine, il Giudice evidenzia la finalità ultima della disposizione contrattuale.  

L’aspettativa ex art. 10, comma 8, non è solo una garanzia per il singolo lavoratore, ma risponde a un interesse più ampio, quello della “più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente“.  

Questa mobilità, consentendo ai professionisti di maturare esperienze in contesti diversi e specializzati, come reparti di eccellenza, contribuisce alla loro crescita professionale e, di riflesso, all’innalzamento della qualità complessiva delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.  

Viene quindi riconosciuto un interesse pubblico indiretto a garantire che il personale medico possa formarsi e specializzarsi continuamente. 

La condanna dell’Azienda

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Potenza ha quindi sottolineato che “al dirigente medico che richieda l’aspettativa per un incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, l’aspettativa non può essere negata, discrezionalmente, per “tutta la durata del contratto di lavoro a tempo determinato”, per cui, riformando la  precedente ordinanza cautelare, ha definitivamente dichiarato il diritto del sanitario a fruire dell’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b), del CCNL Dirigenza Medica.  

Condannata l’azienda sanitaria resistente anche pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi del giudizio (cautelare e di merito), liquidate in complessivi euro 5.300,00, oltre accessori di legge. 

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Focus operativo: quale consiglio utile

Alla luce di questa importante decisione, ai dirigenti medici che intendano avvalersi di tale opportunità lavorativa, si possono suggerire alcune cautele di ordine generale, senza con ciò sostituire il parere specifico di un legale sul caso concreto. 

In primis, la domanda di aspettativa non retribuita va sempre formulata per iscritto, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), specificando in modo chiaro e inequivocabile la norma di riferimento (art. 10, comma 8, lett. b), CCNL Dirigenza Medica. 

Nella richiesta, può essere strategicamente utile ricordare esplicitamente l’interpretazione fornita dall’ARAN (Orientamento Applicativo AIII92), nonché alcuni precedenti giudiziali a conferma della natura non discrezionale del beneficio, anticipando così eventuali obiezioni. 

Siccome, come si è detto, il silenzio dell’amministrazione ovvero il diniego “verbale”, potrebbero risultare illegittimi, è fondamentale sollecitare sempre una risposta formale, attivandosi rapidamente qualora ciò non avvenga. 

Infatti, data la frequente ristrettezza dei tempi per l’accettazione di un nuovo incarico, in caso di diniego o inerzia da parte dell’azienda, è essenziale non esitare a intraprendere un’azione legale d’urgenza (ricorso ex art. 700 c.p.c.), ricorrendo con immediatezza all’ausilio di un legale esperto in materia, così da non rischiare di perdere l’opportunità lavorativa, ovvero dover ricorrere a scelte, come le dimissioni volontarie, estremamente pericolose e comunque pregiudizievoli.

Come tutelarsi con Consulcesi & Partners

Quando un’azienda sanitaria nega l’aspettativa non retribuita richiesta per assumere un incarico a tempo determinato presso un’altra amministrazione del Servizio sanitario nazionale, è importante conoscere i propri diritti e intervenire tempestivamente per non perdere opportunità professionali. Consulcesi & Partners mette a disposizione dei medici un supporto legale specializzato per esaminare il diniego dell’azienda, verificare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e valutare le iniziative più appropriate per tutelare la propria posizione. Dalla gestione delle interlocuzioni con l’amministrazione fino all’eventuale ricorso alle vie giudiziali, affidarsi a professionisti esperti in diritto sanitario e del lavoro consente di affrontare la controversia con maggiore consapevolezza e di individuare gli strumenti di tutela più adeguati.

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