Le carenze di organico non possono essere utilizzate dalle aziende sanitarie per negare ai dirigenti medici l`aspettativa non retribuita prevista dal contratto collettivo. È il principio cardine riaffermato dal Tribunale di Cosenza (sentenza n. 425/2026), che ha riconosciuto il diritto di un medico anestesista, ribadendo la natura non discrezionale del beneficio previsto dal Ccnl della dirigenza medica per chi accetta un incarico a tempo determinato presso un`altra struttura del Ssn. La vicenda riguarda un medico a tempo indeterminato che, dopo aver vinto una selezione pubblica per un incarico di otto mesi presso un`altra Asl, aveva richiesto l`aspettativa non retribuita (art. 10, comma 8, lettera b, del Ccnl).
Dirigenti medici in aspettativa anche se manca l’organico
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