Colonscopia fatale: la Cassazione conferma la responsabilità del chirurgo

Lo specialista, prima di procedere all’esecuzione di un esame diagnostico invasivo, è tenuto a svolgere un accurato inquadramento anamnestico e clinico del paziente, verificando l’appropriatezza dell’indagine richiesta rispetto alle patologie sospette, alle condizioni generali e alla sintomatologia riferita.

Cosa è accaduto?

La signora A., paziente di 90 anni con importanti comorbilità (cardiopatia ischemico-ipertensiva, portatrice di pacemaker ed epatopatia cronica HCV correlata), si rivolge a uno studio gastroenterologico per un dolore persistente all’emiaddome destro.

Il chirurgo, dott. B., pur in assenza di segni clinici rilevanti come anemia, calo ponderale, alterazioni dell’alvo o sanguinamenti gastrointestinali, decide di procedere comunque con una colonscopia diagnostica, senza una preparazione intestinale adeguata.

Cosa è successo durante l’esame?

Nel corso dell’indagine endoscopica viene subito riscontrata una scarsa pulizia intestinale, con presenza di materiale fecale. Nonostante ciò, il medico prosegue l’esame.

Al termine della procedura la paziente manifesta dolori addominali persistenti. Gli accertamenti radiologici successivi evidenziano una perforazione intestinale.

La donna viene trasportata d’urgenza in pronto soccorso e decede nella stessa giornata per shock emodinamico e arresto cardiaco.

La normativa violata

La responsabilità penale del sanitario è disciplinata dagli artt. 589, 590 e 590-sexies c.p.: quando l’esercizio della professione medica cagiona morte o lesioni, la pena può variare da tre fino a cinque anni di reclusione (con possibili aggravamenti fino a dieci anni nei casi più gravi di omicidio colposo).

L’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla legge Gelli-Bianco, prevede una causa di non punibilità nei casi di imperizia, se il medico si attiene a linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto.

Nel caso in esame, le linee guida relative alla colonscopia sconsigliano l’esecuzione dell’esame in pazienti molto anziani e con comorbilità rilevanti, trattandosi di una procedura invasiva con rischio non trascurabile di perforazione intestinale.

Il medico specialista, prima di procedere, deve quindi valutare attentamente il quadro clinico complessivo del paziente, anche rispetto alla semplice prescrizione proveniente dal medico di medicina generale.

L’endoscopista, infatti, non è un mero esecutore tecnico, ma un professionista autonomo che deve decidere se l’esame sia appropriato o se siano preferibili alternative diagnostiche meno invasive.

Ogni sanitario è inoltre tenuto a valutare anche l’operato di altri colleghi quando emergano criticità evidenti e riconoscibili secondo la diligenza del professionista medio (Cass. pen., Sez. IV, n. 18548/2005; n. 53315/2016).

Le evidenze cliniche e il decesso

L’esame autoptico evidenzia una soluzione di continuo della parete del sigma, con una lesione di circa 3,5 cm a circa 11 cm dallo sfintere anale esterno.

Si riscontra inoltre un marcato versamento peritoneale e la presenza di materiale fecaloide diffuso nella cavità addominale, compatibile con peritonite stercoracea.

Le valutazioni medico-legali confermano che le perforazioni del colon possono determinare una rapida evoluzione infettiva fino allo shock settico e all’insufficienza multiorgano, come avvenuto nel caso della paziente.

La difesa del medico e la decisione

Il chirurgo endoscopista sostiene che la prestazione fosse stata prescritta dal medico di medicina generale e che non fosse suo compito valutare alternative diagnostiche.

Tuttavia, i giudici di merito e la Corte di Cassazione confermano la responsabilità del sanitario.

Con la sentenza n. 30051/2022, la Suprema Corte ribadisce che lo specialista che esegue un esame invasivo deve sempre verificare l’appropriatezza dell’indicazione clinica, l’idoneità del paziente e la coerenza dell’indagine rispetto al quadro complessivo, anche se l’esame è stato prescritto da altro medico.

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