Buono pasto negato? Quando il lavoratore sanitario può ottenere il risarcimento

Torna al centro dell’attenzione il tema dei buoni pasto per il personale sanitario del Comparto. A pronunciarsi, questa volta, è stata la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 12269/2025 pubblicata il 27 novembre scorso, ha riconosciuto a quattro dipendenti di una ASL romana il diritto all’indennità sostitutiva del servizio mensa per tutti i turni superiori alle sei ore lavorative.

Ai ricorrenti — due ostetriche e due infermieri che hanno promosso congiuntamente il giudizio — è stato riconosciuto un risarcimento complessivo vicino ai 20 mila euro, oltre agli interessi legali maturati e al rimborso delle spese processuali sostenute.

Il quadro normativo: dalle direttive europee ai contratti del Comparto

La disciplina relativa ai buoni pasto trova origine nei principi europei sull’organizzazione dell’orario di lavoro, successivamente recepiti nell’ordinamento italiano e integrati dalle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva della sanità.

In primo luogo, occorre richiamare l’articolo 8 del D. Lgs. n. 66/2003, che riconosce al lavoratore impegnato per oltre sei ore consecutive il diritto a una pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche e all’eventuale consumazione del pasto. Sul piano contrattuale, assume rilievo l’art. 29 del CCNL del 20 settembre 2001, modificato dall’art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 2008-2009 del 31 luglio 2009, secondo cui: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro”.

La disciplina è stata poi ulteriormente precisata dall’art. 27 del CCNL 2016-2018 che, al comma 4, stabilisce che il personale con prestazione giornaliera superiore alle sei ore ha diritto a una pausa di almeno trenta minuti per il recupero psicofisico e per l’eventuale consumazione del pasto.

La Cassazione: il buono pasto non è una scelta discrezionale

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema, chiarendo che nel pubblico impiego privatizzato la discrezionalità delle Aziende sanitarie non riguarda il riconoscimento del diritto alla pausa o al servizio sostitutivo, ma esclusivamente le modalità organizzative attraverso cui garantirlo.

Secondo la Suprema Corte, il buono pasto rappresenta infatti una misura assistenziale collegata al benessere del lavoratore e alla corretta organizzazione dell’attività lavorativa. Il diritto matura ogni volta che il dipendente presta servizio per almeno sei ore giornaliere e deve poter usufruire di un intervallo non lavorato, indipendentemente dalla fascia oraria del turno.

È quanto ribadito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25662/2023, secondo cui la pausa pranzo deve essere garantita a prescindere dal fatto che il pasto venga consumato negli orari tradizionalmente destinati al pranzo oppure prima dell’inizio del turno. Ne consegue che, in presenza di una prestazione superiore alle sei ore, il lavoratore deve poter beneficiare di una pausa effettiva finalizzata al recupero delle energie psicofisiche, anche nei turni organizzati in modo particolare o continuativo.

Quando spetta il buono pasto

Per ottenere il riconoscimento del diritto ai buoni pasto — e, nei casi già maturati, il relativo risarcimento — devono ricorrere alcuni presupposti essenziali.

Da un lato, è necessario dimostrare di aver svolto un orario giornaliero superiore alle sei ore; dall’altro, occorre provare l’impossibilità concreta di usufruire del servizio mensa o di un servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. Rilevano inoltre tutte quelle situazioni in cui la mensa, pur formalmente presente, non sia concretamente accessibile durante la pausa prevista oppure non consenta di consumare il pasto entro i trenta minuti previsti dalla disciplina contrattuale.

La giurisprudenza ha anche escluso che il datore di lavoro possa negare il buono sostenendo che il dipendente avrebbe potuto mangiare prima o dopo il turno. La pausa pranzo, infatti, deve collocarsi durante l’orario lavorativo proprio per consentire il recupero psicofisico del personale.

Prescrizione: il termine è di dieci anni

Sul tema continua a persistere una certa confusione tra gli operatori sanitari, soprattutto riguardo al termine di prescrizione applicabile. Contrariamente a quanto spesso si ritiene, non si applica il termine quinquennale, bensì quello decennale, come confermato più volte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Anche il Tribunale di Roma, nella decisione in esame, ha respinto l’eccezione dell’Azienda sanitaria che invocava la prescrizione di cinque anni prevista dall’art. 2948 c.c., ricordando che il mancato riconoscimento della pausa pranzo e del relativo buono sostitutivo incide direttamente sulla tutela della salute del lavoratore.

Da ciò deriva la configurabilità di una tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 2087 c.c., con applicazione della prescrizione decennale che decorre dal giorno in cui il dipendente ha svolto una prestazione superiore alle sei ore senza poter usufruire della pausa prevista. A conferma di questo orientamento, il giudice romano ha richiamato anche l’ordinanza della Cassazione n. 20957/2025, nella quale si afferma che il lavoratore, accertato l’inadempimento datoriale, può agire per ottenere un ristoro economico parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti.

La condanna della ASL: riconosciuti quasi 20 mila euro

Accertate le modalità lavorative descritte dai ricorrenti e quantificato il valore di ciascun buono pasto in 4,13 euro, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei quattro sanitari all’indennità sostitutiva del servizio mensa.

La ASL è stata quindi condannata al pagamento di una somma complessiva vicina ai 20 mila euro, oltre agli interessi e al rimborso integrale delle spese legali sostenute nel corso del giudizio.

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