Aspettativa non retribuita infermiere: il Tribunale obbliga l’ASL a concederla per un nuovo incarico

Nessuna attesa e nessun rinvio quando è in gioco il diritto di un infermiere a ottenere l’aspettativa non retribuita per assumere un nuovo incarico professionale. Il Tribunale di Sassari ha accolto il ricorso presentato da un dipendente sanitario e ha ordinato all’Azienda sanitaria di concedere immediatamente l’aspettativa prevista dal CCNL Comparto Sanità. La decisione, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., conferma un orientamento già seguito dalla giurisprudenza: nei casi previsti dall’art. 12, comma 8, lett. b) del contratto collettivo, l’amministrazione non dispone di un potere discrezionale nel valutare la richiesta.

La questione: quando l’infermiere può chiedere l’aspettativa non retribuita

Nel settore sanitario, una delle problematiche più frequenti riguarda le richieste di aspettativa non retribuita avanzate dagli infermieri che, dopo aver partecipato a una selezione, ottengono un incarico presso un’altra struttura sanitaria.

Si tratta di una possibilità prevista dalla normativa contrattuale, pensata per consentire ai professionisti sanitari di cogliere nuove opportunità lavorative senza interrompere definitivamente il rapporto con l’azienda di appartenenza.

Non sempre, però, le richieste vengono accolte. In alcuni casi le aziende sanitarie negano l’autorizzazione, mentre in altri non forniscono alcuna risposta nei tempi necessari, mettendo il dipendente nella condizione di rischiare di perdere un’opportunità professionale difficilmente replicabile.

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La vicenda dell’infermiere ricorrente

Il caso esaminato dal Tribunale di Sassari riguarda un infermiere assunto a tempo indeterminato come Collaboratore Professionale Sanitario.

Il dipendente aveva presentato ricorso d’urgenza contro la propria Azienda sanitaria dopo il diniego alla richiesta di aspettativa non retribuita. L’obiettivo era poter accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra ASL, ottenuto attraverso lo scorrimento di una graduatoria relativa a una procedura selettiva.

L’incarico aveva una durata stabilita fino al 31 dicembre 2025 e rappresentava anche una soluzione utile per conciliare alcune esigenze familiari. Proprio la scadenza ravvicinata del contratto aveva determinato la necessità di un intervento tempestivo del giudice.

La normativa sull’aspettativa non retribuita nel comparto Sanità

La disciplina dell’aspettativa per il personale sanitario è contenuta nell’art. 12 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità 2001.

La norma distingue diverse situazioni.

Da un lato, il comma 1 prevede la possibilità per il dipendente a tempo indeterminato di richiedere periodi di aspettativa per esigenze personali o familiari, senza retribuzione e senza maturazione dell’anzianità.

Dall’altro, il comma 8 disciplina ipotesi specifiche in cui l’aspettativa deve essere riconosciuta, tra cui quella relativa all’assunzione con contratto a tempo determinato presso un’altra amministrazione o struttura sanitaria.

In particolare, la lettera b) stabilisce che l’aspettativa venga concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine presso la stessa o altra azienda sanitaria, altra amministrazione pubblica o organismi dell’Unione europea.

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Aspettativa per motivi personali o familiari: nessun obbligo per l’ASL

Una prima ipotesi riguarda l’aspettativa richiesta per motivi personali o familiari.

In questo caso il dipendente deve presentare una richiesta formale e motivata. L’azienda può concederla valutando anche le proprie esigenze organizzative e di servizio.

La formulazione utilizzata dal contratto collettivo (“possono essere concessi”) lascia infatti spazio a una valutazione da parte dell’amministrazione, che può negare la richiesta qualora sussistano ragioni legate al funzionamento del servizio, purché adeguatamente motivate.

Aspettativa per nuovo incarico lavorativo: un diritto dell’infermiere

Diversa è invece la situazione disciplinata dal comma 8 dell’articolo 12. Questa disposizione riguarda, tra gli altri casi, il dipendente che viene assunto presso un’altra azienda sanitaria o amministrazione con un contratto a tempo determinato.

In tale ipotesi il contratto collettivo utilizza una formulazione differente: l’aspettativa “è concessa”.

Secondo la giurisprudenza, questa differenza non è casuale, ma determina una conseguenza importante: quando ricorrono i requisiti previsti dal comma 8, il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo all’aspettativa.

L’Azienda sanitaria, quindi, non può opporre valutazioni discrezionali legate alle proprie esigenze organizzative.

Aspettativa infermiere: la decisione del Tribunale di Sassari

Il Tribunale di Sassari ha confermato questa interpretazione accogliendo il ricorso dell’infermiere.

Secondo il giudice, la formulazione della norma contrattuale porta a ritenere che, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 12, comma 8, lett. b), il lavoratore abbia diritto a ottenere l’aspettativa, senza che possa essere riconosciuto all’amministrazione alcun margine di scelta.

La differenza tra il “possono essere concessi” previsto per le esigenze personali e il “è concessa” utilizzato per le ipotesi di nuovo incarico lavorativo rappresenta, infatti, il criterio decisivo per distinguere le due fattispecie.

La finalità della norma è anche quella di favorire la mobilità professionale e la crescita delle competenze dei lavoratori sanitari, valorizzando la formazione e la specializzazione del personale.

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Un orientamento che si consolida

La pronuncia del Tribunale di Sassari si inserisce in un quadro giurisprudenziale già orientato a riconoscere il diritto dei dipendenti sanitari all’aspettativa nei casi previsti dal comma 8 dell’articolo 12 del CCNL.

La particolarità del caso riguarda anche il ricorso allo strumento d’urgenza: il giudice ha infatti ritenuto concreto il rischio che il ritardo nella concessione dell’aspettativa potesse compromettere definitivamente l’opportunità lavorativa ottenuta dall’infermiere.

Per questo motivo l’Azienda sanitaria è stata obbligata a concedere immediatamente l’aspettativa per tutta la durata dell’incarico.

Diritto negato: quali strumenti può utilizzare il sanitario

Quando una richiesta di aspettativa non retribuita viene illegittimamente respinta oppure rimane senza risposta per un periodo incompatibile con le esigenze del dipendente, il lavoratore può ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento.

Nei casi caratterizzati da particolare urgenza, il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. può consentire di ottenere un provvedimento rapido del giudice, evitando che il professionista perda opportunità lavorative già acquisite.

La decisione del Tribunale di Sassari conferma quindi un principio rilevante per gli infermieri: quando la richiesta rientra nelle ipotesi previste dal CCNL, l’aspettativa non retribuita non è una concessione discrezionale dell’ASL, ma un diritto del dipendente.

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Aspettativa non retribuita infermiere: come tutelare i propri diritti con Consulcesi & Partners

Quando un infermiere si vede negare dall’Azienda sanitaria l’aspettativa non retribuita prevista dal CCNL per accettare un nuovo incarico professionale, è fondamentale verificare la correttezza della decisione aziendale e valutare gli strumenti disponibili per far valere i propri diritti.

Il team di esperti legali di Consulcesi & Partners affianca i professionisti sanitari nell’analisi della propria posizione lavorativa, nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale e nell’individuazione delle strategie più efficaci, sia in fase stragiudiziale sia attraverso eventuali azioni giudiziarie.

Una consulenza qualificata permette di comprendere se il diniego dell’aspettativa sia legittimo e di tutelare tempestivamente le opportunità professionali del sanitario, evitando che ritardi o decisioni illegittime possano compromettere incarichi e percorsi di crescita lavorativa.

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