La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 3141/2026, ha confermato un importante principio a tutela dei lavoratori: durante le ferie retribuite devono essere comprese anche le indennità strettamente legate alle mansioni svolte, come l’indennità di turno degli infermieri, e non solo la retribuzione base. La decisione nasce dal ricorso di un infermiere di una ASL che, operando su turni h24, chiedeva che l’indennità percepita per il lavoro in turnazione fosse inclusa nella paga delle ferie. Dopo la vittoria in primo grado, anche la Corte d’Appello ha respinto il ricorso dell’Azienda sanitaria.
I giudici hanno richiamato la normativa europea, secondo cui la retribuzione durante le ferie deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, per evitare che una riduzione dello stipendio scoraggi i lavoratori dal godere del diritto al riposo. L’indennità di turno, infatti, non è un rimborso spese né un compenso occasionale, ma remunera il disagio e la particolare gravosità del lavoro svolto.
La Corte ha inoltre ribadito che eventuali clausole del contratto collettivo incompatibili con il diritto europeo devono essere disapplicate. La sentenza rafforza così la tutela dei lavoratori turnisti, in particolare del personale sanitario, e consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole al pieno riconoscimento dei loro diritti economici durante le ferie.






