Pensioni PA: stop al limite dei 70 anni per i medici

Con la sentenza n. 125/2026, la Corte Costituzionale ha sancito un principio fondamentale per il pubblico impiego: un dipendente statale non può essere obbligato a lasciare il servizio se, al raggiungimento del limite d’età ordinamentale, non ha ancora maturato i requisiti minimi per la pensione.

La vicenda nasce dal ricorso di una docente della scuola collocata d’ufficio a riposo a 70 anni (ex art. 509 D.Lgs. 297/1994) senza aver maturato il diritto al trattamento di vecchiaia nel sistema contributivo puro, accessibile solo a 71 anni. La lavoratrice si è trovata così priva sia di stipendio sia di pensione.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della norma per violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione. La Corte ha stabilito che il tetto massimo d’età per il trattenimento in servizio non può essere un limite immobile, ma deve adeguarsi dinamicamente agli incrementi della speranza di vita.

Pur originata dal comparto scuola, la decisione estende il suo valore a tutta la Pubblica Amministrazione: nessun dipendente pubblico può essere costretto ad abbandonare il lavoro in assenza della copertura economica di un trattamento previdenziale.

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