Il Tribunale di Brescia ha ribadito un principio importante per la dirigenza sanitaria: l’aspettativa non retribuita richiesta per svolgere un incarico lavorativo presso un’altra amministrazione rappresenta un diritto soggettivo e non una concessione discrezionale dell’Azienda sanitaria.
Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di dirigenti medici assunti a tempo indeterminato e con rapporto full time ai quali viene negata l’aspettativa non retribuita per motivi di lavoro. In alcuni casi, le aziende sanitarie scoraggiano addirittura la presentazione della domanda, sostenendo preventivamente l’impossibilità di concederla.
Dinieghi illegittimi e diritto all’aspettativa
I rigetti vengono spesso motivati con la carenza di personale, con la difficoltà di reperire sostituti o con il rischio di aggravare il carico di lavoro del reparto. Secondo molte amministrazioni, la concessione dell’aspettativa rientrerebbe in una valutazione discrezionale legata alle esigenze organizzative dell’ente.
La giurisprudenza più recente, però, segue un orientamento differente. Diverse pronunce hanno infatti chiarito che, nei casi previsti dall’art. 10 comma 8 del CCNL della Dirigenza Medica, il professionista ha un vero e proprio diritto ad ottenere l’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico a termine presso altra amministrazione pubblica.
Il quadro normativo di riferimento
L’istituto è disciplinato dall’art. 10 del CCNL Integrativo dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del 10 febbraio 2004, successivamente modificato dal CCNL del 3 novembre 2005.
La norma distingue tre diverse ipotesi:
1. Aspettativa per motivi personali
Può essere concessa dall’Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio e per una durata massima di dodici mesi nel triennio. In questo caso resta una facoltà dell’amministrazione.
2. Aspettativa per gravi motivi familiari
Richiede documentazione specifica che dimostri la presenza di situazioni particolarmente rilevanti previste dalla normativa vigente.
3. Aspettativa per motivi di lavoro
Il comma 8 riconosce invece al dirigente medico assunto a tempo pieno e indeterminato il diritto all’aspettativa non retribuita quando venga chiamato a svolgere un incarico a tempo determinato presso altra azienda sanitaria o pubblica amministrazione.
L’orientamento consolidato dei tribunali
Negli ultimi anni diversi tribunali hanno escluso la natura discrezionale di questo istituto. Secondo i giudici, quando ricorrono i requisiti previsti dal contratto collettivo, l’azienda sanitaria è tenuta a concedere l’aspettativa senza poter opporre esigenze organizzative o carenze di organico.
La recente pronuncia del Tribunale di Brescia
A confermare questo orientamento è stata anche la recente decisione del Tribunale di Brescia. Il caso riguardava un dirigente veterinario assunto a tempo indeterminato che aveva richiesto un periodo di aspettativa di sei mesi per assumere un incarico presso un’altra struttura sanitaria dopo aver vinto un avviso pubblico.
L’Azienda aveva negato la richiesta richiamando problemi organizzativi e mancanza di personale. Il professionista ha quindi presentato un ricorso d’urgenza ottenendo l’accoglimento della domanda.
Le motivazioni dei giudici
Secondo il Tribunale, il testo del contratto collettivo distingue chiaramente l’aspettativa per esigenze personali da quella richiesta per incarichi lavorativi presso altre amministrazioni.
Nel primo caso il beneficio “può” essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel secondo caso, invece, il contratto stabilisce che l’aspettativa “è concessa”, senza alcun riferimento alla discrezionalità aziendale.
Per questo motivo i giudici hanno ritenuto che l’amministrazione possa limitarsi a verificare la presenza dei requisiti previsti dal contratto, senza effettuare valutazioni di merito sulle esigenze organizzative interne.
La decisione conclusiva
Il Tribunale ha quindi confermato l’illegittimità del diniego opposto dall’Azienda sanitaria, precisando che il diritto del dirigente medico ad usufruire dell’aspettativa prevale sulle esigenze organizzative dell’ente.
Secondo i magistrati, infatti, il beneficio previsto dal contratto collettivo tutela anche la crescita professionale del dirigente e favorisce l’acquisizione di nuove esperienze lavorative all’interno della pubblica amministrazione.
Il commento dell’esperto
Alla luce dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, i dirigenti medici che ricevono un diniego alla richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di lavoro possono valutare la legittimità del provvedimento e, se necessario, attivare rapidamente le opportune tutele legali per evitare danni professionali ed economici.






