La sentenza n. 839/2026 del Tribunale di Messina affronta il tema della monetizzazione delle ferie non godute nella sanità pubblica, con particolare riferimento al periodo dell’emergenza Covid-19. Il caso riguarda un neurologo che, dopo due contratti a termine con l’IRCCS di Messina, ha chiesto il pagamento delle ferie maturate e non fruite a causa del carico di lavoro, della carenza di personale e della sospensione dei congedi durante la pandemia.
L’amministrazione si era opposta richiamando il divieto di monetizzazione previsto per il pubblico impiego e sostenendo che il medico non avesse dimostrato richieste formali di ferie respinte. Il Tribunale ha però valorizzato l’orientamento della Corte di Giustizia UE e della Cassazione: spetta al datore di lavoro provare di aver messo concretamente il dipendente nelle condizioni di godere delle ferie e di averlo informato del rischio di perderle.
Nel caso specifico, questa prova non è stata fornita. Al contrario, emergevano circostanze oggettive che rendevano impossibile la fruizione dei riposi. L’azienda sanitaria è stata quindi condannata a pagare l’indennità sostitutiva, oltre accessori e spese.






