Violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente terminale

Uno dei profili più insidiosi della responsabilità sanitaria è connesso all’individuazione e conseguente definizione dei profili risarcitori derivanti dall’omessa o tardiva diagnosi di patologie ad esito letale.

La questione riguarda più propriamente il ventaglio delle potenziali richieste di risarcimento da parte degli eredi di pazienti deceduti in caso di mancata o tempestiva diagnosi di processi morbosi terminali, a prescindere dalla condotta omissiva tenuta dal professionista sanitario.

Il caso concreto di una diagnosi tardiva 

Recentemente la Corte di Cassazione ha risolto un caso (sentenza n. 34813/21) che vedeva protagonista un dermatologo a cui veniva contestata la tardiva diagnosi di un grave tumore maligno della pelle. In breve, si assumeva che il medico avesse erroneamente diagnosticato un’affezione cutanea presente sull’alluce del piede sinistro come onicomicosi, anziché come melanoma maligno che, soltanto l’anno successivo, veniva riscontrato a seguito di alcuni approfondimenti clinici prescritti dallo stesso sanitario.

Respinta la domanda sia in primo grado che in appello, la Corte di Cassazione accoglieva un motivo di ricorso presentato dagli eredi della paziente deceduta che, però, non conduceva ad alcuna pronuncia favorevole per i congiunti, per cui la Corte di Appello, in sede di rinvio, rigettava ancora la pretesa risarcitoria, con conseguente nuovo ricorso presentato davanti al Supremo Consesso.

In questo secondo giudizio di legittimità, gli eredi fondavano le loro richieste sul fatto che, se la paziente fosse stata tempestivamente informata della patologia e del suo carattere terminale, avrebbe avuto la possibilità di determinarsi liberamente riguardo alla scelta del percorso di vita da intraprendere, preclusole dall’errore commesso dal sanitario. Infatti, una diagnosi precoce non avrebbe comunque influito sul decorso ormai irreversibile della malattia, ma avrebbe provocato comunque un danno, non tanto alla salute della paziente, inesorabilmente destinata alla morte, quanto alla possibilità per la stessa di poter liberamente e tempestivamente scegliere in quale modo spendere la restante porzione di vita.

La decisione della Corte di Cassazione 

Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Terza Sezione ha volutamente operato una distinzione fra lesione del diritto all’autodeterminazione e lesione da “perdita di chance”, ripetendo che “la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull’esito finale, rilevando di converso, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l’aspetto del mancato ricorso a cure palliative)“.


Quindi – si legge nella motivazione – “l’evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance)”.


Per effetto di ciò, il Supremo Collegio ha dunque invitato la Corte di Appello in sede di rinvio ad attenersi al seguente principio: “In caso di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, ma include il danno da perdita di un “ventaglio” di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero non solo l’eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, giacché tutte queste scelte appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali“.

Danni per malpractice: gli orientamenti della giurisprudenza 

Questo orientamento, seppur a fatica, sta prendendo piede anche nei nostri Tribunali allorché, nell’ambito dei danni risarcibili per malpractice medica, viene adeguatamene apprezzato, non soltanto l’aspetto del prolungamento della sofferenza patita dal paziente, ma anche quello di avergli impedito la scelta di cosa fare della residua porzione di vita.

Volendo delineare l’autonomia ed i caratteri distintivi di questa voce risarcitoria rispetto alla cd. “perdita di chance”, si è così condiviso che si tratta di un bene reale, certo sul piano sostanziale ed autonomo e quindi, come tale, tutelato dalla Costituzione e, quindi, apprezzabile quale compromissione delle opzioni di vita più profondamente esistenziali “al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta” (Cass. Sez. 3, n. 7260/2018).

Il carattere distintivo rispetto alla “perdita di chance” risiede nel fatto che, pure quando la condotta omissiva non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della patologia, la durata ed il suo esito, ma risulti compromessa unicamente la sola (e diversa) qualità delle scelte di vita del paziente, si è comunque davanti ad un evento dannoso, costituito dall’aver limitato (se non del tutto escluso) il diritto del malato terminale di organizzare come meglio crede gli aspetti materiali e spirituali della propria esistenza residua.

In questi termini si esprime la stessa Corte che, in un suo noto precedente, ricorda che proprio in questo specifico frangente (ossia nel confronto con la propria fine) si coglie l’essenza più intima e decisiva dell’esperienza umana, per cui ogni opzione prospettabile, dalle cure palliative all’accettazione della propria condizione di malato terminale, assume un connotato altamente significativo, poiché diverso è scegliere come accogliere l’exitus finale rispetto a viverlo passivamente “come segni misteriosi di un’inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose” “Cass. Sez. 3, n. 7260/2018).

Il consiglio del legale per affrontare questi casi 

Sotto un profilo più squisitamente professionale, è bene suggerire come, oltre al rinnovato impegno formativo che il professionista sanitario dovrà sempre più attuare per ridurre, al minimo, il rischio di incorrere in qualsiasi tipo di errore diagnostico, il medico dovrà assumersi l’ulteriore e gravoso compito di rendere la sua comunicazione sempre più comprensibile ed accessibile al paziente e, se del caso, alla sua famiglia.

Soltanto un’informazione completa, esaustiva e agevolmente comprensibile rispetto alla patologia riscontrata ed al suo connotato terminale potrebbe infatti preservare il medico da possibili censure di responsabilità che, sotto il profilo della violazione del diritto all’autodeterminazione, potrebbero condurre a condanne risarcitorie con riconoscimenti economici anche importanti.

Ed in questa scelta, il professionista della Sanità è spesso drammaticamente solo ed impreparato per cui, per rispondere adeguatamente a questa esigenza, sarà opportuno alzare l’asticella formativa sia riguardo alle specifiche competenze professionali, che rispetto a quelle relazionali e di comunicazione, avendo cura di raccogliere prove idonee a dimostrare, in un eventuale giudizio, di aver fornito una corretta e completa informazione, tale che sia stato garantito al paziente il diritto di autodeterminarsi nelle sue ultime scelte esistenziali.

Per affrontare una richiesta di risarcimento da parte di un paziente affidati ai nostri consulenti specializzati.

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