Vendita medicinali senza prescrizione medica: condanna per il farmacista

Con l’ordinanza 1420 del 22 gennaio 2021 la Corte di Cassazione sez. VI si è pronuncia in merito alla consegna da parte di una farmacista di alcuni medicinali (82 per la precisione) senza la prescrizione medica idonea.

Nel caso di specie, la farmacista si era opposta alla sanzione irrogata dalla Regione Puglia per violazione del D.lgs. n. 219 del 2006 art. 148 co. 7 e art. 88 co. 2, sostenendo di essersi limitata ad anticipare la consegna in attesa di ricevere la prescrizione medica da parte del paziente. Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente accolto la domanda, ma in sede di Appello le richieste della Regione erano state ritenute legittime e la farmacista era stata condannata anche alle spese.  La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso e pertanto la sanzione è divenuta definitiva.

Cosa prevede la a normativa

Il D.M. Salute 31 marzo 2008, art. 2, ammette la consegna anticipata dei medicinali in assenza di ricetta medica, soltanto quando sussista la “necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica… a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco“: Gli elementi sono dettagliatamente elencati nella norma:

  • presenza in farmacia di ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso medicinale
  • esibizione di un documento sanitario attestante la patologia dalla quale il paziente è affetto o di una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni
  • conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato patologico del paziente e del trattamento in corso.

In base all’art. 3 del D.M. Salute 31 marzo 2008 è possibile la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente dimostri di essere soggetto ad un trattamento sanitario che non possa essere interrotto, a condizione che in farmacia siano presenti ricette rilasciate in data idonea a far presumere la necessità della continuazione del trattamento, ovvero che il paziente esibisca una confezione danneggiata e non utilizzabile del farmaco richiesto

L’art. 4 del D.M. Salute 31 marzo 2008 prevede inoltre la consegna anticipata del farmaco qualora il paziente esibisca una documentazione di dimissione ospedaliera emessa al massimo nei due giorni antecedenti la data dell’acquisto, dalla quale risulti la prescrizione del medicinale ovvero la raccomandazione della prosecuzione della terapia con lo stesso.

Il farmacista dovrà sempre informare il paziente dell’eccezionalità della situazione invitandolo a prendere tempestivamente contatto con il medico curante e dovrà annotare la circostanza nell’apposito registro.

Deroghe solo per la tutela della salute del paziente

Le deroghe dunque sono possibili e sono essenzialmente mirate a tutelare la salute del paziente in un momento eccezionale, ma affinché la condotta del farmacista possa essere considerata legittima occorre che le regole previste dal D.M. Salute 31 marzo 2008 vengano scrupolosamente seguite.

 

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