Il 13 gennaio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto lo schema della tabella per la valutazione delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità (c.d. macropermanenti) e per la liquidazione del relativo risarcimento del danno, previste dall’art. 138, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP) per i sinistri derivanti dalla circolazione stradale.
La predetta tabella, attualmente in pubblica consultazione, una volta approvata avrà un ruolo centrale nei giudizi relativi ai sinistri nei quali il “quantum” è stretto tra le esigenze di tutela e di soddisfazione della vittima nel caso concreto, da un lato, e la tenuta del sistema assicurativo sulla globalità del contenzioso dall’altro. In tale quadro, una tabella unica a livello nazionale può garantire non solo l’uniformità dei giudizi, ma anche la prevedibilità degli esiti, tanto per l’aspettativa del singolo danneggiato quanto nell’ottica di insieme per le compagnie assicurative.
Analogo discorso vale per le azioni in materia di responsabilità medica – seppure con alcune differenze date dalle peculiarità della materia e della relativa contrattualistica assicurativa – posto che la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge “Gelli-Bianco”) ha previsto l’applicazione delle tabelle di cui all’art. 138 CAP anche in ambito di medical malpractice.
Nei 15 anni trascorsi dall’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, il vuoto lasciato dalla mancanza di tali tabelle è stato sinora colmato dalle tabelle predisposte, principalmente, dal Tribunale di Milano (come espressamente riprese da alcune pronunce della Cassazione come parametro di riferimento a livello nazionale).
Rispetto alle c.d. tabelle milanesi, lo schema predisposto dal MISE, coadiuvato dall’IVASS, presenta la medesima impostazione, con valori crescenti al crescere del punto di invalidità e decrescenti con l’aumentare dell’età.
Vi sono, però, due significative innovazioni:
La prima caratteristica deriva direttamente dalla nuova formulazione dell’art. 138 CAP, comma 2, lett. b), come introdotta dalla legge 4 agosto 2017 n. 124.
La seconda caratteristica merita un discorso più approfondito: il rapporto tra danno biologico e danno morale è stato oggetto di lunghi dibattiti e di posizioni contrapposte. Il Tribunale di Roma, a differenza di quanto previsto dalle tabelle milanesi, ha sempre considerato il danno morale in modo più articolato, consentendo ai giudici di liquidarlo all’interno di un più ampio raggio di importi.
La Suprema Corte (Cass. 10 novembre 2020 n. 25164), anche alla luce delle modifiche apportate all’art. 138 CAP, ha recentemente criticato sul punto le tabelle milanesi, affermando la necessità di una decisione più puntuale sul danno morale. La previsione dello schema del MISE recepisce le indicazioni di questo più attuale orientamento della Corte di Cassazione e si avvicina all’impostazione seguita dal Tribunale di Roma.
Vi è da aggiungere che il 17 marzo scorso sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano le nuove tabelle che, pur mantenendo la propria impostazione, tuttavia presentano delle modifiche che vanno incontro ai principi dettati dalla Suprema Corte.
Il MISE ha aperto una pubblica consultazione sullo schema predisposto. Non sono mancate voci critiche, che hanno eccepito una riduzione – rispetto alle tabelle milanesi – degli importi dei risarcimenti per lesioni di gravità media, che rappresenterebbero una percentuale rilevante del contenzioso. Già una volta, nel 2011, il Governo aveva predisposto delle tabelle che, poi, proprio in seguito al vivace dibattito che ne è scaturito, non sono mai state formalmente adottate. Lo scenario, tuttavia, è mutato, e sembra che i presupposti per una piena attuazione dell’art. 138 CAP siano ora più concreti.
È interessante, in conclusione, volgere lo sguardo agli scenari di altri paesi europei che hanno un ordinamento analogo.
In Francia, nell’ambito del Progetto di Riforma della Responsabilità Civile del 2017, è stato previsto che il Conseil d’Etat predisponga un decreto che indichi i valori indicativi di riferimento delle diverse voci di danno. Anche in Francia si è avvertita, dunque, l’esigenza di un testo unitario il quale, tuttavia, si basa semplicemente sulla media dei valori riconosciuti e liquidati dai giudici di merito dei vari distretti di appello. In Germania, le c.d. Schmerzensgeldtabelle, che allo stesso modo raccolgono i valori medi dei tribunali, rientrano nella mera prassi, non sono previste da norme di legge né predisposte da un soggetto istituzionale.