Sospensione mutui per l’emergenza Covid-19, requisiti per la richiesta

Con decreto dello scorso 28/03/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  GU Serie Generale n. 82 del 28-03-2020, ha precisato i requisiti per l’accesso alla sospensione dei pagamenti relativi al mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.

BENEFICIARI

Oltre alle già previste condizioni, fra le quali la perdita del lavoro negli ultimi tre anni, la morte di uno dei cointestatari del mutuo e la situazione di non autosufficienza grave, sono state disciplinare ulteriori fattispecie conseguenti allo stato di emergenza Covid-19.

Lavoratori dipendenti con sospensione dall’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro.

In questi casi il lavoratore deve dimostrare:

1) di aver patito la sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

2) la riduzione dell’orario di lavoro sia per un periodo di almeno 30 giorni lavorativo consecutivi, e coincidente con una riduzione del 20% dell’orario complessivo.

In questi casi, la sospensione delle rate del mutuo potrà essere:

1) per un massimo di 6 mesi se lo stato di sospensione ha una durata compresa fra 30 gg. e 150 gg. lavorativi consecutivi;

2) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo perdura fra i 151 ed i 302 giorni lavorativi consecutivi;

3) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione hanno una durata complessiva superiore ai 303 giorni lavorativi complessivi.

Fatto salvo il periodo massimo di 18  mesi,  la sospensione  puo’ essere rinnovata,   anche   per   periodi   non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

L’istante deve allegare al modulo di accesso al Fondo debitamente compilato:

1) copia  del  provvedimento  amministrativo   di   autorizzazione   dei trattamenti di sostegno del reddito, 2) oppure la  richiesta  del  datore  di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno  del  reddito,

3) oppure la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la sospensione  e/o  riduzione  dell’orario  di  lavoro  per  cause  non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di  riduzione  dell’orario di lavoro.

Liberi professionisti e lavoratori autonomi

Tutti coloro che, svolgendo un’attività autonoma o libero professionale, abbiamo patito in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per effetto di un provvedimento adottato dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza Covid, una riduzione del proprio fatturato medio giornaliero, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio relativo al trimestre ottobre-dicembre 2019, possono presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 17/12/2020.

La domanda deve essere debitamente compilata e prevede l’autocertificazione del ricorrere delle condizioni che precedono.

Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui  attivita’ e’ ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017,  n. 81. Per libero professionista si intende il professionista  iscritto agli  ordini  professionali  e  quello  aderente  alle   associazioni professionali  iscritte  nell’elenco  tenuto  dal   Ministero   dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.  4  e  in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della  medesima  legge n. 4 del 2013.

MODALITA’ DI ACCESSO

La domanda deve essere presentata alla Banca concessionaria del mutuo corredata della documentazione richiesta che, verificata la regolarità dell’istanza, provvederà direttamente alla sospensione delle rate per il periodo previsto.

Per  l’accesso  al  Fondo  non  e’  richiesta  la  presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE),  gia’ prevista dall’art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.

Le banche mutuatarie provvedono  ad  assicurare  in  ogni  caso adeguate  modalita’  di  ricezione  delle  istanze,  anche  ai   fini dell’assolvimento degli obblighi  previsti  dall’art.  6  del  DM  n. 132/2010.

Coloro che hanno già beneficiato della sospensione del mutuo possono comunque accedere al Fondo purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi.

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