Risarcimento del danno alla salute: il danno morale e quello biologico sono componenti autonome.

In poco più di 12 pagine, ampiamente motivate, la III Sezione della Suprema Corte apre una breccia nel collaudato meccanismo del risarcimento del danno alla salute, ad oggi basato sulle Tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.

Nello specifico, argomentando dalla non coerenza delle Tabelle milanesi con il dettato dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private per come riformato dalla L. 124/2017, la Corte approda ad una conclusione davvero dirompente.

Il danno morale ed il danno biologico (la cui liquidazione, nelle Tabelle milanesi, è confluita in un unico valore monetario) sono due componenti autonome, distinte e separate del danno alla salute.Come tali, non possono essere semplicemente sommate fra di loro per quantificare e liquidare un unicum, poiché è necessario lo scorporo dalla tabella milanese del danno morale quale voce automatica del danno complessivo.

Persiste, dunque, l’incertezza su quale sia il corretto meccanismo da applicare in presenza di danno biologico e danno morale.

Legge Gelli e tabella unica del danno

Questa pronuncia cade, altresì, in un periodo estremamente delicato dove si torna nuovamente  a discutere della mai tanto attesa pubblicazione del cd. Punto Unico Nazionale, ovvero all’emanazione, correlata agli altrettanto sospirati decreti attuativi della Legge Gelli, di una tabella unica e valida per tutto il territorio nazionale per il calcolo del risarcimento del danno alla salute.

L’uniformità di criterio, attualmente lasciata alle tabelle milanesi, rappresenta un’esigenza non più procrastinabile per dare, non soltanto certezza e quindi prevedibilità alla quantificazione del danno a tutto vantaggio delle stesse parti in contesa, ma anche per consentire il ritorno ad una sana concorrenza nell’ambito dell’offerta assicurativa nel settore della responsabilità sanitaria, con il rientro sul mercato di gran parte di quelle Compagnie che, di fatto, hanno lasciato questo settore proprio per l’imprevedibilità dei ristori.

Le conseguenze dell’incertezza nella valutazione

Con l’arresto in commento si profila altresì all’orizzonte anche il  (sempre più) concreto rischio di una proliferazione incontrollata dei giudizi di impugnazione dei provvedimenti non definitivi, decisi secondo le Tabelle milanesi, finalizzati a riconteggiare il corretto risarcimento dovuto, distinguendo la voce del danno morale da quella del danno biologico.

Incertezza e rischio che, per come auspicato da più parti, potranno essere definitivamente superata solo con l’emanazione delle tabelle uniche nazionali per i risarcimenti del danno da sinistri stradali e colpa sanitaria.

Contributo dell’Avv. Francesco Cecconi partner di C&P

 

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