Il rimborso della tassa di iscrizione all’Albo per i dipendenti pubblici: un contrasto ancora irrisolto

Le normative prevedono l’obbligo per tutti i professionisti sanitari di iscriversi ai rispettivi ordini professionali per poter accedere ad un contratto di lavoro dipendente pubblico, a tempo pieno e con vincolo di esclusiva.

L’iscrizione all’ Ordine è in questo caso presupposto necessario per la validità del contratto di lavoro, ma allo stesso tempo impone al dipendente di sostenere, di tasca propria, il pagamento della tassa di iscrizione annuale che, di regola, si attesta fra i 100 ed i 200 euro/anno.

Con la riorganizzazione ordinistica di tutte le professioni sanitarie non mediche, questi soggetti, che fino al 2018 non erano sottoposti né all’iscrizione all’Albo, né tantomeno a sostenerne le spese, si sono improvvisamente ritrovati a dover sostenere un onere economico a cui, fino a quel momento, non erano tenuti per poter svolgere la loro attività, con conseguente aggravio della loro posizione retributiva.

L’orientamento giurisprudenziale favorevole

Con parere reso il 15/03/2011, il Consiglio di Stato ha escluso che un avvocato dipendente di ente pubblico dovesse sostenere il richiesto onere della tassa di iscrizione all’Ordine, ritenendolo interamente a carico della medesima amministrazione, datrice di lavoro, poiché direttamente beneficiaria in via esclusiva della prestazione lavorativa offerta dal professionista.

Riprendendo i passi salienti della pronuncia del C.d.S. si osserva che: “Ritiene la Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l’obbligo di corresponsione della tassa per l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico (ex plurimis: Corte Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Veneto, n. 128 del 2008).

La Sezione, in difformità dall’orientamento della giurisprudenza contabile sopra richiamata, ritiene irragionevole e viziata da eccesso di potere la decisione impugnata. Con essa l’amministrazione ha ignorato la circostanza fattuale secondo la quale, dopo l’assunzione, il rapporto si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del componente dell’avvocatura civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale. Pertanto, l’iscrizione è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività“.

Questa pronuncia si è quindi discostata da quell’orientamento, secondo cui l’onere economico della tassa sarebbe dovuto sempre ricadere sul dipendente perché presupposto per la valida assunzione, ritenendo prevalente il principio (ragionevolmente condivisibile) che il beneficiario della prestazione rimane esclusivamente la PA, non potendo il dipendente svolgere altre attività lucrative perché vincolato dal patto di esclusività.

Una seconda occasione favorevole

Il richiamato parere amministrativo è stato posto a sostegno anche di un precedente del Supremo Collegio che, con la pronuncia n. 7776/2015, ha disatteso tutte le argomentazioni formulate dall’INPS che, in quel caso, resisteva alle richieste di rimborso formulate nei suoi confronti dal dipendente avvocato.

In quella occasione, la Corte si è rifatta ai principi regolatori del contratto di mandato, affermando il seguente principio, valido per tutti i professionisti dipendenti pubblici: “Nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Conseguentemente, l’Ente pubblico è obbligato a mantenere indenne il lavoratore da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all’art. 1719 Cod. Civ.

Tale principio ha poi formato oggetto di ulteriori pronunce giurisprudenziali di merito (Trib. Lav. Bologna n. 332/21, Trib. Lav. Pordenone n. 116/19, peraltro confermata dalla Corte di Appello Trieste il 5/03/20, Trib. Lav. Napoli n. 3919/18) che, riconoscendo il fatto che gli operatori del S.S.N. svolgono funzioni a presidio di un diritto costituzionale di rango primario quale quello alla salute, hanno affermato che i professionisti sanitari dipendenti pubblici, in regime di esclusiva, non sono liberi ed autonomi nell’esercizio dell’attività professionale a favore dell’ente, bensì sono vincolati a perseguire i fini del medesimo senza potersi dedicare ad altre attività ed essendo tenuti per legge ad essere iscritti ai rispettivi Albi professionali onde poter esercitare la professione stessa, con conseguente diritto al rimborso di quanto corrisposto per l’iscrizione.

Consultare un avvocato specializzato, può essere essenziale per esigere i propri diritti ed esplicare i propri doveri. Rivolgiti ai migliori avvocati specializzati del team di Consulcesi and partners! 

L’orientamento giurisprudenziale contrario

Vi è però da dire, per dovere di completezza, come questo indirizzo sia ancora contrastato poiché la stessa Corte dei Conti (prospettando il rischio di danno erariale) lo ha in altre occasioni respinto (Corte dei Conti Sez. reg. Puglia, n. 29/2008) affermando in estrema sintesi:

  • che l’iscrizione all’Albo crea comunque un beneficio anche a favore del dipendente iscritto e, quindi, non solo alla PA datrice di lavoro;
  • che qualsiasi emolumento economico a favore del dipendente pubblico deve essere riconosciuto previa sua introduzione con contratto collettivo od individuali, qualora possibile.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1161/16, ha poi negato il rimborso ad un infermiere, assumendo che non vige per questa categoria un divieto assoluto di svolgere attività professionale autonoma, potendo richiedere ed ottenere un’autorizzazione in tal senso da parte della struttura.

Di recente, la stessa Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32589/22 si è espressa negativamente rispetto al ricorso presentato da alcuni esercenti la professione sanitaria, affermando che i principi riconosciuti per gli avvocati degli enti pubblici non sarebbero automaticamente estensibili anche ai professionisti sanitari dal momento che, in questo caso diversamente dal primo, non esisterebbe un divieto assoluto di offrire la propria prestazione al di fuori del rapporto di pubblico impiego, ben potendosi astrattamente derogare al regime di esclusività pattuito con il datore di lavoro pubblico.

Contenuto dell’azione di rimborso dell’onere di iscrizione e prescrizione

Fatte tutte queste considerazioni, che davvero meriterebbero una risoluzione definitiva dell’insorto contrasto giurisprudenziale, si aggiunge come l’eventuale azione di rimborso potrebbe interessare tutti i dipendenti pubblici (anche attualmente in quiescenza), a cui è imposta l’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della propria prestazione e che sono legati dal vincolo di esclusività a favore dell’ente pubblico/datore di lavoro, senza possibilità di esercitare attività in forma autonoma.

L’iniziativa giudiziale potrebbe consistere nella richiesta di una pronuncia di accertamento negativo dell’obbligo di debenza della tassa per il passato e pro-futuro, con relativa domanda di ripetizione nei confronti dell’Azienda sanitaria competente delle somme già pagate ai rispettivi Albi nei limiti del termine prescrizionale decennale applicabile.

In tal caso, sarà necessario produrre a sostegno dell’azione:

  • il contratto di lavoro, con ogni eventuale integrazione, modifica ed incarico ricevuto nel corso del rapporto;
  • il relativo certificato di iscrizione all’Albo professionale;
  • le ricevute dei pagamenti eseguiti a titolo di iscrizione al proprio Ordine professionale ovvero, in difetto, la certificazione rilasciata dal medesimo con attestazione degli importi ricevuti.

 

 

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.