Il CCNL Area Sanità (che riguarda l’area della dirigenza medica) è stato sottoscritto il 19/12/2020 e, ai sensi dell’art. 2 co. 1 riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia con riferimento alla sua parte giuridica che per quella economica.
Il contratto ha introdotto numerose novità, tra le quali l’aumento della retribuzione che avrebbe dovuto essere efficace a partire dal mese di gennaio 2020 ed il riconoscimento degli arretrati 2016-2018.
L’adeguamento economico stabilito dall’accordo e gli arretrati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016 avrebbero dovuto essere liquidati, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni collettive, al più tardi entro il mese di gennaio 2020, risultando in realtà esigibili già dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo. Sono intervenuti successivamente diversi accordi sindacali per consentire alle Aziende Sanitarie di procedere al pagamento in un lasso di tempo maggiore di quello previsto originariamente. Il CCNL Area Sanità ha quindi riconosciuto con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2016 un adeguamento economico che ammonta ad una cifra variabile per ciascun avente diritto sotto forma di una tantum.
Queste previsioni migliorative sono state estese, ex art. 87 del medesimo CCNL, anche a coloro che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 sono andati in pensione, maturando ovviamente il diritto di ricevere gli arretrati per il periodo effettivamente lavorato, con ripercussione favorevole anche sui trattamenti previdenziali.
Gli arretrati stipendiali potranno essere richiesti entro 5 anni dalla loro maturazione, in virtù della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l’art. 474 del c.p.c., secondo il quale sono titoli esecutivi:
Alle “scritture private autenticate” vengono equiparati i contratti collettivi, limitatamente alla parte economica, comprensiva appunto degli aumenti salariali.
Qualora l’Azienda ritardi nell’erogazione degli emolumenti ai dipendenti, è possibile sollecitare mediante diffida il pagamento di tutti gli arretrati con i rispettivi interessi maturati, e nel caso di persistenza del diniego proporre apposita iniziativa giudiziale, con relativo aggravio di spese per la parte soccombente. Per coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento occorrerà preliminarmente verificare se gli arretrati sono stati effettivamente corrisposti e se poi la ex Azienda Sanitaria abbia comunicato l’integrazione stipendiale all’Inps, cui compete il ricalcolo pensionistico e del trattamento di fine rapporto, con relativo adeguamento delle somme e liquidazione.