Sul discusso tema delle rette delle Rsa per i malati di Alzheimer la giurisprudenza continua a offrire ai cittadini uno strumento concreto di tutela.
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3074/2025 rappresenta un nuovo tassello che consolida un orientamento sempre più netto: quando c’è un percorso terapeutico validato, la pubblica amministrazione non può opporre automatismi contabili, né tantomeno vincoli di budget, che possano pregiudicare la continuità delle cure del paziente.
Una conferma importante per chi sta valutando o già intraprendendo azioni legali per ottenere il rimborso delle rette ingiustamente pagate, specie in presenza di patologie croniche o neurodegenerative come l’Alzheimer, dove il confine tra assistenza sanitaria e sociale per le famiglie è ormai talmente sfumato da doverle considerare inscindibilmente connesse.
Il nuovo caso in questione riguarda una paziente con grave patologia cronica, residente in Lombardia ma in cura da anni in una struttura ligure accreditata. Il percorso terapeutico, che prevedeva l’alternanza di periodi di ricovero a rientri a domicilio, ha mostrato efficacia clinica e stabilità del quadro patologico.
Tuttavia, l’ATS di Milano aveva negato il rimborso del posto letto nei giorni di assenza dalla struttura, invocando una clausola che impone un tetto annuo (40 giorni), oltre il quale l’Amministrazione non assume oneri.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’ATS, confermando quanto già deciso dal TAR Lombardia, e ha chiarito che le assenze non interrompono il percorso di cura, ma ne fanno parte integrante, specie nei contesti di cronicità e fragilità mentale.
La sentenza sottolinea che la normativa vigente consente deroghe ai limiti finanziari quando il progetto terapeutico è validato, e richiama le ASL a una valutazione caso per caso.
Significativo in proposito, il richiamo espresso a quell’orientamento, ormai consolidato, che tende ad assicurare, al ricorrere delle condizioni necessarie, che il Servizio Sanitario provveda alle rette per i malati con patologie mentali croniche (Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2024 n. 21162 – Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2022 n. 7092).
Questa decisione arriva, mentre il dibattito è sulla bocciatura in Parlamento dell’emendamento alla manovra con cui si intendevano definire – in via normativa – i criteri per il pagamento delle rette nelle strutture per pazienti affetti da Alzheimer e demenze simili.
Come ricordato in un nostro recente approfondimento, il testo proposto prevedeva che i soltanto i costi delle prestazioni sanitarie dovessero essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, peraltro entro un range massimo prestabilito, rimanendo a carico dei pazienti e/o dei loro familiari gli oneri di degenza, ma la proposta è stata respinta.
In mancanza di un intervento legislativo, resta quindi decisiva la via giudiziaria, e le più recenti sentenze – come questa – confermano che i ricorsi hanno oggi basi giuridiche solide e orientamenti favorevoli da parte dell’intero apparato giudiziario.
Oltre alla questione economica, è il principio ad essere fondamentale: la sanità non può limitarsi all’ospedale, e il paziente deve essere riconosciuto tale in ogni fase e luogo del proprio progetto di cura.
Il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, deve sempre prevalere a fronte di principi amministrativi impersonali, soprattutto quando la loro applicazione rischia di compromettere l’accesso a cure efficaci e personalizzate.
Chi si trova in situazioni simili – pazienti o familiari – può oggi contare su una giurisprudenza chiara e ben orientata. Agire ora è necessario.
Consulcesi and Partners consente di verifica gratuitamente se puoi ottenere il rimborso delle rette RSA.
In caso si abbia un caro o un familiare sia attualmente ricoverato in una RSA per Alzheimer. Oppure sia stato ricoverato in passato. Potrebbe essersi verificato il pagamento di rette che dovevano essere coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Ogni caso è diverso ed il suggerimento degli esperti C&P è quella di richiedere una valutazione legale personalizzata.
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