La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza 35058 del 24 novembre 2020 ha annullato rinviando alla Corte di Appello di Bologna una sentenza di condanna per responsabilità professionale di un medico di base cui era stato contestato il reato di omicidio colposo per aver omesso di prescrivere accertamenti, controlli strumentali e diagnostici ad un paziente deceduto per infarto del miocardio a seguito della mancata e tempestiva diagnosi di una patologia cardiaca.
La Suprema Corte ha ritenuto la sentenza di condanna carente e illogica oltre che non corretta in diritto. Innanzitutto, in ordine alla condotta omessa mancava del tutto un’adeguata motivazione sul concreto effetto salvifico che la stessa avrebbe potuto determinare. La sentenza infatti si limita a definire gravemente colposo il comportamento del medico di base che di fronte al paziente che continuava a lamentare dolori anche a distanza di giorni dalla prima visita non aveva formulato una possibile diagnosi alternativa e/o identificato al vera natura del dolore, causandone così la morte, quando invece secondo le statistiche se fosse stato indirizzato al Pronto soccorso per effettuare un ECG avrebbe avuto tra l’86% e il 98% di possibilità di sopravvivenza. Ma il dato statistico nella sua genericità non può essere sufficiente a confermare con certezza il nesso causale fra la morte del paziente e la presunta negligenza del medico.
Nello specifico inoltre è stato rilevato che la tematica delle linee -guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali è stata affrontata in maniera generica e confusa da parte dei Giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, e che peraltro, erano state ignorate le indicazione del perito che in sede di incidente probatorio aveva rilevato come il dolore lamentato non presentasse univoche indicazioni e dunque la colpa dell’operatore sanitario era da ritenersi lieve, perché la sintomatologia riferita dava luogo a crisi cardiache solo in un numero di casi percentualmente molto basso, rilevabile eventualmente solo da uno specialista.
In conclusione, la Corte ha ribadito che il giudice chiamato a giudicare la condotta di un sanitario deve:
Solo la verifica puntuale di quanto indicato dalla Corte di Cassazione garantisce una corretta analisi del nesso causale e dunque della eventuale responsabilità dell’operatore sanitario.