È entrato in vigore il 1/04/2021 il Decreto Legge n. 44 che, fra le altre misure, stabilisce l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario.
Premessa la gravità della situazione epidemiologica, l’art. 4 stabilisce che, per mantenere adeguate condizioni di sicurezza, tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Da sottolineare, per la rilevanza delle possibili conseguenze, la circostanza per cui la vaccinazione viene considerata requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dal soggetto obbligato. Questo significa che, qualora il soggetto tenuto al vaccino, non si adegui alla somministrazione potrà essere sospeso dall’esercizio della professione, con la ovvia conseguenza di non poter più garantire il corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Qualora vi sia il concreto e comprovato pericolo per la salute, da dimostrare documentalmente, la vaccinazione potrà essere elusa o differita nel tempo.
A livello operativo, la norma prevede che, entro il 6 aprile 2021, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetta alla Regione od alla provincia autonoma in cui ha sede l’elenco degli iscritti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza.
I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio – assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono alla Regione od alla Provincia autonoma in cui operano, l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza.
Nei successivi 10 giorni (quindi entro il 16/04), le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.
Se da questa verifica non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la Regione o la Provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa per i motivi di pericolo alla salute, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7.
La sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e’ omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 11.
Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.