Limiti del controllo del datore di lavoro sul computer aziendale assegnato al dipendente

Il datore di lavoro può effettuare controlli anche tecnologici in caso in caso di sospetti illeciti purché sia garantita anche la tutela della riservatezza del lavoratore

Il caso trae origine dalla contestazione di una dipendente licenziata per giusta causa dal datore di lavoro dopo che visitando siti web non necessari per lo svolgimento delle sue mansioni aveva causato l’ingresso di un virus nella rete aziendale causando numerosi problemi all’attività di tutta l’azienda. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25732/2021, è intervenuta sulla dibattuta tematica dei limiti al potere di controllo difensivo del datore di lavoro ovverossia a quelle verifiche svolte, anche mediante apparecchiature di controllo a distanza, e condotte sul personale per tutelare il patrimonio aziendale, anche alla luce a dell’intervenuta modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Bilanciamento fra tutela del lavoratore e interesse aziendale

In questa pronuncia la  Suprema Corte ha affermato che “sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della libertà e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.

 Tempistiche ed informazione del lavoratore

L’attività di controllo difensivo datoriale è quindi consentita allorché vi sia il preventivo e fondato sospetto di commissione di un illecito da parte del lavoratore e sempreché l’opera di verifica si ponga in un momento cronologicamente successivo all’insorgere dei fatti da cui è scaturito il sospetto.

Allorché non ricorrano le condizioni indicate, ne consegue come la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 l. n. 300/1970, così come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2016 n. 185, ovverossia che sia fornita al lavoratore adeguata e comprensibile informativa sulle modalità di utilizzo e di controllo degli strumenti di lavoro.

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