BURNOUT: LE PATOLOGIE DA STRESS LAVORATIVO POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME INFORTUNI SUL LAVORO

Una patologia insorta a causa delle incongrue ed insalubri condizioni di lavoro può, a buon diritto, inserirsi nella categoria degli “infortuni sul lavoro”, con conseguente possibilità per il lavoratore di avere accesso alle prestazioni previste, in questi casi, dall’Inail entro il termine prescrizione di tre anni dalla data dell’evento.

Questo termine, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 111 del decreto n. 1124/65, rimane sospeso per 150 giorni, ovvero per il periodo massimo, prescritto dalla legge, per l’esaurimento da parte dell’INAIL del procedimento amministrativo deputato alla liquidazione dell’indennità al lavoratore.

Questo periodo di tempo in cui l’Istituto provvede agli accertamenti, alla visita del lavoratore e alla decisione sulla richiesta di prestazioni assistenziali, non rileva ai fini del calcolo della prescrizione triennale. Se decorsi 150 giorni il procedimento amministrativo non si conclude, si forma il silenzio-rigetto, che viene considerato come mancato accoglimento della richiesta del lavoratore, da cui ricomincia a decorrere il termine di prescrizione triennale.

Entro tale termine il lavoratore potrà convenire avanti al Giudice del Lavoro l’INAIL per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Anche la S.C. di Cassazione ha confermato che “la prescrizione triennale in esame, in base alla formulazione dell’art. 111 del citato D.P.R., è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi” (Cfr. Cass. civ. Sez. lav., 12 gennaio 2015).

Inoltre, si potrebbe ipotizzare anche la possibilità per l’infortunato di agire in sede giudiziale (Tribunale del Lavoro) per richiedere il risarcimento del danno subito, facendo valere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 del codice civile che, secondo la più recente giurisprudenza ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale.

Su questo aspetto la giurisprudenza è sicuramente rigorosa in quanto richiede la prova, tutta a carico del danneggiato, del rapporto di lavoro, dell’esistenza del danno e, soprattutto, del nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione lavorativa incriminata.

L’esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni della sicurezza compiute da parte del datore di lavoro potrebbe, ad esempio, risiedere nel fatto che, imponendo al dipendente ritmi di lavoro insostenibili e fuori da ogni previsione contrattuale, sia improvvisamente insorta una grave situazione di stress che, strutturatasi a livello psicologico, sia poi degenerata in una vera e propria patologia psichica (burnout) con eventuali ripercussioni anche a livello fisico.

Di contro il datore di lavoro deve dimostrare che il danno sia dipeso da una causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c. e, quindi, di aver prestato tutte le misure per evitare il danno medesimo (Cass. Civ. n. 8230 del 23/05/2003).

In sede di giudizio il lavoratore dovrà produrre i fogli presenza, l’elenco dei turni, gli ordini di servizio da cui discendono prestazioni eccessivamente pesanti e/o comunque estranee al proprio ruolo, nonché qualsiasi altro elemento, anche testimoniale, da cui far risaltare la situazione di disagio ed insalubrità in cui viene fornita la prestazione lavorativa. Per la dimostrazione del nesso causale e del danno patito, sarà poi necessario fornire la certificazione medica disponibile, oltre ad una perizia medico-legale che definisca la conseguenzialità dell’insorgenza della patologia e le condizioni lavorative stressanti.

In particolare, la responsabilità ex art. 2087 c.c. esige la dimostrazione del fatto che il datore di lavoro abbia omesso di adottare quelle misure che dovevano apparire necessarie ed utili secondo l’esperienza e le cognizioni tecniche di cui era in possesso in quel determinato momento.

La domanda giudiziale sarà quindi diretta alla rimozione dei fattori di stress, con conseguente adozione delle misure di sicurezza ritenute più adeguate ad evitare il perpetuarsi della situazione di disagio, ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali eventualmente prodotti sul lavoratore.

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