Con l’entrata in vigore della riforma del processo penale, prevista dalla L. n. 134/21 (pubblicata lo scorso 4/10/21 in G.U. c.d. Riforma Cartabia) si assiste ad una sorta di “rivoluzione” sul tema delle attuali modalità di esercizio del diritto all’oblio, peraltro ampiamente preannunciata dai dettami imposti dall’Unione Europea.
Infatti, l’art. 25, comma 1 della recente novella legislativa ha stabilito espressamente che “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati”.
Questa norma intende quindi fornire un’ulteriore, e più forte, strumento di tutela a favore di chi finora poteva contare unicamente sulle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 2016/679 che, proprio all’art. 17, prevede la possibilità per coloro che manifestino la necessità di ottenere la cancellazione dei dati personali dal web allorché gli stessi non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti od altrimenti trattati.
Attualmente, questo diritto viene esercitato mediante la presentazione di un’istanza al motore di ricerca che può decidere di non accoglierla con conseguente necessità per il richiedente di proporre apposito ricorso innanzi al Garante competente, ovvero all’autorità giudiziaria, che decideranno sulla scorta del bilanciamento fra il diritto di cronaca e quello all’oblio reclamato dall’interessato.
Con la riforma del procedimento penale parrebbe quindi introdursi uno strumento maggiormente incisivo per cui, nei casi di decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere od assoluzione emessi all’esito di un procedimento penale, i provvedimenti gli stessi diventano titoli per ottenere la cancellazione (o meglio deindicizzazione) di tutti i riferimenti presenti sul web relativi ai soggetti indagati o imputati, dunque ne dovrebbe conseguire un percorso, per così dire agevolato, per l’ottenimento della tutela dell’interessato.
Sarà ora da attendere l’emanazione dei decreti legislativi oggetto di delega governativa che, per l’appunto, dovranno declinare le migliori modalità di esercizio del diritto nel rispetto dei criteri previsti dal commentato disposto normativo.