Importanza della casella pec e del suo presidio

Nel corso delle consulenze fornite quotidianamente ai nostri clienti emerge spesso la questione del loro “cattivo” rapporto con la PEC, anche quando si tratta di professionisti come i medici per i quali ormai si tratta di un obbligo.

Verifica costante delle comunicazioni

In alcuni casi, aprendo la loro PEC magari a distanza di tempo, si sono ritrovati notifiche di cartelle esattoriali, comunicazioni di rivalsa dell’azienda, richieste di risarcimento o comunque comunicazioni rilevanti che avrebbero dovuto gestire tempestivamente. Pertanto, spesso ci troviamo a sottolineare di mantenere la massima attenzione invitando i nostri clienti ad impostare le modalità di allarme sull’arrivo di un avviso che le varie piattaforme propongono così da poter essere sempre costantemente aggiornati.

Sanzioni in caso di mancata comunicazione

Peraltro, proprio di recente, sono partite le prime richieste da parte degli Ordini dei medici a coloro che non hanno comunicato il loro domicilio digitale, con rischio di sospensione dall’Albo in caso di mancato adempimento. Questo a supporto dell’importanza di questo nuovo mezzo di comunicazione nell’ambito di un sistema che va verso la digitalizzazione e la semplificazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte

Recentemente la Corte di Cassazione (sentenza 5646 del 3/3/2021) si è pronunciata proprio sulla questione del domicilio digitale ribadendo l’importanza del suo presidio e le conseguenze che tale carenza può comportare riguardo alla notifica di un atto su casella pec risultata piena. La Suprema Corte ha infatti affermato che  “La notificazione dell’atto da eseguirsi ad un soggetto che per legge è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) si considera regolarmente perfezionata con la ricevuta telematica che attesta l’aver trovato piena la casella di posta elettronica certificata, equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna, poiché il mancato inserimento nella predetta casella si configura come un evento imputabile esclusivamente alla condotta del destinatario individuabile nella inadeguata gestione dello spazio telematico destinato alla ricezione e all’archiviazione dei documenti. La giurisprudenza è costante nell’annoverare tra le cause imputabili al destinatario la mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica, avendo esplicitamente affermato che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012 , art. 16, comma 6, convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 47, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114”.

 

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