Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo vaccinale per i sanitari

Di sicura importanza la sentenza n. 7045/2021 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale contro il Covid introdotto, a carico del personale sanitario, dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021, ribadendo la gravità delle conseguenze per coloro che senza giustificato motivo si rendano inadempienti riguardo alla vaccinazione.

L’unica strada per ottenere l’esenzione od il differimento

 Per andare esenti dall’obbligo imposto dalla legge, così eludendo il rischio di venir sospesi dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o, comunque, possano rappresentare un veicolo di diffusione del virus, rimane unicamente la strada, disciplinata dall’art. 4 comma 2, di richiedere il differimento, od anche l’esenzione, a fronte di un concreto pericolo alla salute, documentalmente dimostrato ed attestato mediante certificato rilasciato dal medico di medicina generale.

L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata significa che il vaccino è scientificamente sicuro ed affidabile.

 Altrettanto interessanti alcuni passaggi della sentenza allorchè, soffermandosi sui criteri con cui è stata autorizzata l’immissione in commercio dei vaccini, si afferma che l’aver optato per il rilascio condizionato “non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l’immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente”.

Pertanto, a parere della Corte, il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco, né autorizza a considerarla un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».

Sotto il diverso profilo della sicurezza, la sentenza afferma che, trattandosi di presidio farmacologico, non può andare esente da rischi, ma secondo i dati raccolti nell’ultimo rapporto disponibile gli eventi avversi denunciati sarebbero 101.110 su 84.010.605 dosi di vaccino somministrate in Italia.

A fronte delle risultanze statistiche raccolte, vi è quindi a parere della Corte un accettabile bilanciamento rischi/benefici da cui il giudizio che i vaccini non possano considerarsi “sperimentali”, sussistendo già un bagaglio di risultanze scientifiche che ne comprovano l’efficacia e la sicurezza in termini di normalità.

 

 

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