Ferie forzate ed emergenza Covid-19 nelle aziende sanitarie

Recentemente molte aziende sanitarie hanno utilizzato lo strumento delle c.d. ferie forzate per ovviare periodo di blocco delle attività imposto a causa dell’emergenza Coronavirus.

In linea di principio nessuna norma autorizza il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore in deroga alle previsioni stabilite dai CCNL di riferimento. Il diritto irrinunciabile alle ferie è garantito dall’art. 36 co. 3 della nostra Costituzione e si ritiene che esse debba essere esercitato prevedendo (anche in base agli accordi contrattuali) un equo contemperamento fra le esigenze dell’azienda e del lavoratore

Quindi il diritto alle ferie non può essere totalmente annullato dalle esigenze aziendali, tale elemento peraltro emerge anche nella Direttiva 2003/88/CEE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro: “Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.

Non può essere considerato come un’eccezione alla regola generale nemmeno l’art. 87, comma 3 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il quale ha stabilito che “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Nessuna delle normative attualmente in vigore ha autorizzato i datori di lavoro ad utilizzare lo strumento delle ferie per ovviare alle difficoltà determinate dall’emergenza, piuttosto è raccomandato di promuovere l’utilizzo di questo strumento ove possibile contemperando le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori. Pertanto, rimangono fermi due essenziali principi:

  • è possibile fare riferimento solo alle ferie pregresse, tenendo conto delle richieste del dipendente e del suo diritto di godere di almeno 2 settimane consecutive nel periodo 1° giugno-30 settembre;
  • non sarà in ogni caso possibile godere di ferie ancora non maturate.

Tenendo presenti dunque questi due essenziali criteri e la possibilità per l’azienda (confermata anche dalla recente giurisprudenza) di imporre la fruizione delle ferie per evitare di dover pagare l’indennità sostitutiva si deve dunque concludere che non sia in ogni caso ammissibile obbligare il dipendente ad utilizzare le proprie ferie senza che vi sia una pianificazione specifica, ma solo in virtù dell’attuale stato emergenziale.

 

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