Falsa attestazione nel modulo di autocertificazione per gli spostamenti: quando è reato?

Dopo diversi DPCM che hanno limitato il movimento dei cittadini e imposto l’utilizzo di autodichiarazioni per attestare le motivazioni di un eventuale spostamento era inevitabile che intervenissero le prime pronunce delle Autorità giudiziaria in merito a dichiarazioni non corrette o addirittura false.

Il reato di falsità ideologica.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in merito al reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico contestato ad un cittadino.
Nel caso di specie ciò che l’imputato aveva dichiarato nel documento consegnato ai Carabinieri (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) non trovava riscontro nelle successive verifiche effettuate dalla Polizia giudiziaria. Le circostanze indicate a supporto del legittimo spostamento si erano rivelate false perché ne gli orari né il luogo combaciavano con quanto dichiarato dal collega che presumibilmente avrebbe dovuto raggiungere, e pertanto il soggetto era stato incriminato conseguente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in riferimento all’art. 483 c.p. per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, punito con la reclusione fino a due anni. Con questa decisione è stata motivatamente esclusa la riconducibilità del falso al delitto di cui all’art. 483 c.p., affermando come tale disposizione riguardi esclusivamente i “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

La pronuncia del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Si legge nella pronuncia – “sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc, ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi».

Ciò significa che “mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de quo, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”». Quindi non potendosi ritenere integrati gli estremi del delitto di cui all’art. 483 c.p., né quelli riferibili a qualsiasi altra fattispecie incriminatrice di falso, l’imputato è stato assolto, fatta salva l’eventuale applicazione della sola sanzione per l’illecito amministrativo.

Prestare sempre attenzione a quanto riportato nelle autocertificazioni.

L’assoluzione di per sé richiama ad una corretta interpretazione delle norme penali già consolidata in giurisprudenza, ma si tratta di caso molto specifico, occorre dunque prestare attenzione a ciò che viene riportato nelle autocertificazioni richieste in questa fase emergenziale del nostro paese, poiché oltre alle onerose sanzioni amministrative e possibile che si integrino fattispecie di reati penali con conseguenze rilevanti in capo ai singoli soggetti.

 

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