Emergenza Coronavirus: rinvio eventi e rimborso biglietti

A seguito della conversione in legge del D.L. n. 18/2020, è stato parzialmente modificato il testo dell’art. 88 che, in tema di rimborsi dei titoli di acquisto per i biglietti degli spettacoli annullati in conseguenza dei provvedimenti assunti per far fronte al piano emergenziale, ha stabilito che l’acquirente non ha diritto al rimborso economico del prezzo già corrisposto, ma unicamente alla consegna di un voucher (praticamente un buono) la cui validità è stata estesa fino al 20 settembre prossimo.

Con questa disposizione si sono quindi “regolati” tutti i rapporti relativi agli eventi musicali che, in forza delle disposizioni che verranno assunte nel corso dell’estate, non avranno luogo per effetto di quella che, proprio ai sensi dell’art. 88 della legge n. 88/2020, viene descritta come sopravvenuta impossibilità della prestazione, così richiamando espressamente il disposto di cui all’art. 1463 del codice civile.

Pertanto, i clienti che avranno acquistato il biglietto per un evento annullato, dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o dalla diversa data di comunicazione dell’impossibilità della prestazione ossia, dal momento in cui è resa nota la notizia della cancellazione, formale istanza di rimborso all’organizzatore, anche utilizzando i canali di vendita utilizzati per l’acquisto, allegando all’istanza il relativo biglietto non più utilizzabile.

L’organizzatore dovrà quindi provvedere all’emissione del buono di pari importo, che il cliente beneficiario potrà utilizzare per qualsiasi altro evento entro il termine di 18 mesi dalla sua emissione.

L’emissione di questo buono costituisce adempimento del relativo obbligo di rimborso, non richiedendo neppure forme di accettazione da parte del cliente che, in questo modo, si vedrebbe preclusa la possibilità, in realtà ancora riconosciuta dall’Unione Europea a maggiore tutela dei diritti del consumatore, di poter optare per l’effettiva restituzione del prezzo in luogo di un buono che, di fatto, potrebbe rappresentare una prestazione non soddisfacente per le ragioni dell’utente.

Comprensibile (ed in qualche modo condivisibile) l’intento del legislatore di preservare la tenuta economica di un settore importante come quello legato all’organizzazione di eventi, ma appare discutibile la scelta di comprimere così fortemente il libero esercizio del diritto di opzione (fra buono e restituzione del prezzo) del consumatore, per cui è  altamente probabile che, su questa specifica tematica, il contenzioso potrà diventare particolarmente elevato nei prossimi mesi, venendo in gioco interessi (in questo particolare momento) che paiono diametralmente contrapposti.

Appare quindi opportuno consigliare a tutta l’utenza, che si trovi nelle condizioni di non aver potuto fruire di un evento annullato a causa dell’emergenza Covid-19, di provvedere comunque all’inoltro della motivata e formale (via pec od a mezzo r.r.) richiesta di rimborso per evitare qualsiasi contestazione relativa all’eventuale decorso dei termini.

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.