Domicilio digitale: scaduto il I ottobre il termine per la comunicazione della PEC

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020) è stato introdotto, ai sensi dell’art. 37, l’obbligo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le ditte individuali di comunicare entro il 1° ottobre 2020 il rispettivo domicilio digitale al registro delle imprese, con rischio di venir pesantemente sanzionati in caso di omissione.

Sanzioni e conseguenze

  • società la sanzione potrà essere dai 206 ai 2.064 euro
  • imprese individuali fai 30 ai 1.548 euro.

Per tutti i destinatari della norma diviene quindi improcrastinabile l’adempimento.

Oltre alle sanzioni, occorre segnalare che, in caso di mancata comunicazione, le imprese vedranno assegnarsi d’ufficio un domicilio digitale per consentire la ricezione delle eventuali comunicazioni e per le notifiche degli atti amministrativi.

Come evitare diffida e sanzioni

Il professionista iscritto ad Albi od elenchi costituiti con legge statale dovrà comunicare a questi il proprio domicilio digitale, in assenza di tale comunicazione, gli Ordini provvederanno ad inviare una diffida ad adempiere nel termine di 30 gg. Qualora il professionista non dovesse adempiere all’ordine impartitogli dall’ordine, quest’ultimo dovrà procedere alla sospensione dall’albo fino alla comunicazione del domicilio.

Gli elenchi devono essere, ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, liberamente accessibili da parte della pubblica amministrazione ed ogni condotta che possa, in qualche modo, comprimere od addirittura impedire questo accesso potrà comportare l’adozione da parte del Ministero competente di un provvedimento di scioglimento o di commissariamento.

Come gestire al meglio il proprio domicilio digitale

E’ opportuno sottolineare che oltre al possesso ed alla corretta comunicazione, la casella di posta elettronica certificata deve essere sempre adeguatamente mantenuta e soprattutto, quotidianamente verificata.

Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che: “il titolare dell’account” di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti-intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”. (Cass. Civ. n. 12451/2018).

Non sarà quindi giustificabile la condotta di chi, volendo giustificare la tardiva impugnativa di un atto (ad esempio, un verbale di contravvenzione stradale), assuma di non aver aperto la posta, ovvero di non aver ricevuto la consueta raccomandata, atteso come la notifica sull’indirizzo di posta elettronica certificata deve ritenersi validamente eseguita con l’avvenuta ricezione all’indirizzo.

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