COVID COME EPIDEMIA DENGUE A CUBA DI 13 ANNI FA? CONTRATTO DI VIAGGIO ANNULLABILE PER MANCANZA DI “SCOPO DI PIACERE”

Quest’estate, la paura di contrarre il coronavirus e le notizie di aumento dei contagi hanno fatto registrare un record di rinunce di viaggio e di annullamenti di vacanze. Un danno enorme per il mercato turistico, che d’altro canto però, vede una paura più che giustificata dai vacanzieri che avrebbero diritto a trascorrere un periodo di serenità. In uno scenario come quello attualmente esistente nelle maggiori località turistiche italiane, dove viene mediaticamente riportato l’improvviso peggioramento dell’emergenza, ritornano prepotentemente alla ribalta le puntuali argomentazioni assunte dalla Corte di Cassazione in un noto precedente (Cass. Civ. n. 16315 del 2007) che affrontava una questione analoga ma relativa all’epidemia di dengue emorragica a Cuba.

Il contratto di package (più noto con la denominazione “pacchetto turistico”) è caratterizzato dall’effettiva coesistenza di plurime prestazioni negoziali (trasporto, alloggio, guide ecc…), la cui combinazione assume decisiva importanza per il cliente. In realtà, quando si approccia a questa tipologia contrattuale spesso viene dimenticata la cd. “finalità turistica” (ovvero lo “scopo di piacere”) che, di fatto, costituisce un motivo per nulla irrilevante rappresentando, il più delle volte, l’interesse concreto che lo stesso contratto è funzionalmente destinato a soddisfare.

Recita questa importante pronuncia che: “La “finalità turistica” non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell’acquirente. La Corte ha osservato come lo “scopo di piacere” sotteso al contratto di viaggio, e quindi la preminente finalità ad un pieno godimento della vacanza, può venir pregiudicato dall’assenza di condizioni igienico sanitarie idonee a vivere il tempo feriale in condizioni di ordinaria tranquillità.

Questo interesse viene dunque a costituire la causa concreta del negozio per cui, qualora divenga irrealizzabile per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti, potrebbe invocarsi l‘estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni e relativa possibilità di ottenere il rimborso di quanto eventualmente già pagato.

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