Con ordinanza 14.04.2021 n. 9811 la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla rilevabilità d’ufficio o meno delle nullità della CTU.
Il provvedimento rappresenta un’occasione per riflettere su un tema (la consulenza tecnica d’ufficio), che molto spesso rappresenta lo snodo centrale del processo e che – non altrettanto spesso – è oggetto di riflessioni sul suo svolgimento e sulla portata dei poteri del CTU.
Le cause di nullità della CTU possono essere molteplici. Si citano le ipotesi più ricorrenti:
In relazione alle prime tre ipotesi, non sorgono dubbi in merito alla sussistenza di una causa di nullità. Allo stesso tempo la giurisprudenza ne ha costantemente ribadito la natura di nullità relativa: poiché si tratta di lesioni del diritto di difesa di una parte, è nell’interesse di questa che la nullità viene sancita e, pertanto, è onere della stessa parte eccepirla alla prima occasione utile. In assenza di un’apposita e tempestiva eccezione di parte, la nullità si ritiene sanata.
Diverso è il caso per le ultime due ipotesi. In relazione a queste, da un lato l’orientamento tradizionale tendeva ad assimilarle alle altre, affermandone la natura di nullità relative; dall’altro lato, la Suprema Corte ha recentemente mutato indirizzo (Cass. 6.12.2019 n. 31886) stabilendo che – in tali casi – si versa in ipotesi di nullità assolute, quindi sempre rilevabili d’ufficio.
Si ritiene, infatti, che l’orientamento tradizionale non sia coerente con le preclusioni assertive e istruttorie introdotte a partire dalla riforma del 1990. Queste impongono dei termini specifici per la produzione di documenti e per formulare istanze istruttorie e il loro rispetto è posto a presidio di un superiore interesse generale. Se, dunque, la violazione di tali termini perentori non è sanata nella fase istruttoria dall’acquiescenza delle parti, lo stesso principio deve valere nell’ambito dello svolgimento delle attività peritali.
Nel merito, l’ipotesi in cui il CTU estende le proprie indagini a fatti estranei al thema decidendum viola il disposto degli artt. 112 e 115 c.p.c., mentre l’acquisizione di elementi di prova non forniti già dalle parti viola i termini stabiliti dall’art. 183, comma 6 c.p.c..
Quanto al divieto di acquisizione di documenti o altri elementi di fatto non già forniti dalle parti, il dettato dell’art. 194 c.p.c. – dal tenore letterale in realtà molto ampio – viene ora interpretato in senso restrittivo, in conformità con il regime di preclusioni assertive e istruttorie previste dall’art. 183 c.p.c..
La Suprema Corte prevede in proposito due deroghe:
A tali eccezioni si aggiunge naturalmente, nel caso di CTU contabile, la previsione dell’art. 198 c.p.c. che consente l’acquisizione di ulteriore documentazione con il consenso di tutte le parti.
Resta ora da vedere se le Sezioni Unite aderiranno al secondo, più recente, indirizzo (come appare probabile alla luce della sua ampia e articolata motivazione) oppure preferiranno rinviare al precedente, tradizionale orientamento.