Concorsi pubblici: come impugnare le graduatorie

La procedura di espletamento di un concorso pubblico ha la sua naturale conclusione, di regola, nella predisposizione da parte della Commissione esaminatrice di una graduatoria che, una volta esaurite tutte le fasi di valutazione (prove scritte e orali, ponderazione dei titoli presentati ecc.), individua l’elenco dei candidati vincitori e di quelli che, seppur non vincitori, sono comunque considerati idonei, acquisendo in tal modo la possibilità di accesso al posto messo a bando qualora si verifichi il cosiddetto “scorrimento”.

Molto spesso viene pubblicata innanzitutto una graduatoria provvisoria che, di fatto, rappresenta un atto non definitivo, giacché ancora suscettibile di venir modificato dalla stessa amministrazione, con l’attivazione degli strumenti di autotutela previsti dall’ordinamento.

In relazione alla possibile contestazione delle graduatorie provvisorie è intervenuta più volte la giurisprudenza amministrativa che, proprio in virtù della richiamata provvisorietà, ha ritenuto non sussistere il necessario consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti, in virtù del quale si possa ritenere  necessaria la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento di modifica della graduatoria a soggetti diversi da quelli interessati a tale modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva, deducendo l’illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato. Ne consegue che le doglianze del concorrente rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali dovranno quindi incentrarsi sul provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria che, avendo natura conclusiva dell’attività amministrativa concorsuale, determina la possibile lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato, con conseguente facoltà di impugnativa nel rispetto del termine prefissato di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che si vuole contestare giudizialmente.

L’impugnazione ed il riparto di giurisdizione

C’è da dire altresì che l’impugnativa deve essere presentata davanti a giudici differenti a seconda del vizio che viene fatto valere dal candidato ricorrente. Sarà quindi possibile procedere innanzi al Tribunale del Lavoro ogni qual volta vengano contestate irregolarità afferenti alle fasi successive alla pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero alla formalizzazione del rapporto ed al suo svolgimento, mentre dovrà adire il Tribunale amministrativo qualora le critiche vengano rivolte nei riguardi delle fasi di svolgimento del concorso fino alla pubblicazione della graduatoria.

Diversi possono essere i motivi di doglianza formulabili dai candidati: si va dall’errore di computo del punteggio, alla violazione delle procedure di garanzia dell’anonimato, passando per il mancato rispetto dei criteri di pari condizione fra i candidati, così estendendosi a qualsiasi altra anomalia che, verificatasi nel corso delle prove e/o della loro valutazione, possa aver influito sulla determinazione finale assunta dalla pubblica amministrazione. Esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo gli avvisi per il conferimento di incarichi di direzione di strutture e le procedure di mobilità tra amministrazioni ex artt. 23 co. 2 e 30 D. Lgs. 165/2001, disciplinata dal CCNL, e che ai sensi dell’art. 30 co. 1 D. Lgs. 165/2001 è rivolta ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ossia quelli che non sono in regime di diritto pubblico.

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La notifica del ricorso al controinteressato

Nell’ambito dei pubblici concorsi, il controinteressato è individuato nel concorrente destinato a ricevere un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in termini di “peggioramento” del proprio posizionamento in graduatoria, di esclusione dal concorso ovvero di perdita dell’utilità finale per effetto dell’annullamento della graduatoria (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595).

La mancata notifica del ricorso al controinteressato comporta, per giurisprudenza costante, l’inammissibilità del ricorso presentato, con il rischio di non poter neppure riproporre l’azione per il decorso del termine nelle more del primo procedimento attivato. Si deve altresì ricordare che, peraltro, non sarebbe neppure invocabile la concessione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato, poiché ciò non varrebbe a sanare il suddetto vizio, atteso come tale iniziativa presuppone la presenza di un ricorso che, fin dall’origine, risulti ritualmente incardinato mediante la notifica ad almeno uno dei controinteressati effettivi individuabili dagli atti impugnati.

L’impugnativa del bando di concorso e della graduatoria finale

Un altro aspetto cui occorre prestare doverosa attenzione, non foss’altro per gli effetti nefasti sull’esito del ricorso originario, riguarda l’eventualità che un soggetto abbia previamente impugnato il bando di concorso, chiedendone l’annullamento, senza poi premurarsi di impugnare anche la relativa graduatoria finale successivamente adottata dalla pubblica amministrazione. In questi casi, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente afferma con chiarezza che, in caso di impugnazione di un bando con cui un’amministrazione indice apposita procedura concorsuale, colui che ha presentato il ricorso deve altresì impugnare anche gli ulteriori atti della procedura, e principalmente l’approvazione definitiva della graduatoria, poiché la mera impugnativa dell’indizione del concorso rende inutile un eventuale accoglimento del ricorso proposto contro di esso.

Come ripetutamente osservato (fra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 5/05/2018 n. 1348), aver anticipato la tutela giurisdizionale con l’impugnativa del bando costituisce un ampliamento degli strumenti di difesa dell’interessato, ma non una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l’atto finale e conclusivo del procedimento; la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude, dunque, che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile. Ne consegue che, qualora sia stato impugnato unicamente il bando di concorso senza procedere a fare altrettanto nei confronti della graduatoria finale, i risultati della procedura concorsuale acquisiscono carattere di inoppugnabilità, con conseguente improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.

 

 

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