L’INPS, con la circolare n. 54 del 2021, fornisce chiarimenti in tema di riscatto di laurea agevolato. In particolare si sofferma sugli oneri da riscatto che, per via dell’applicazione del sistema di calcolo retributivo o misto andrebbero determinati con il criterio della riserva matematica, vengono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo.
Nel caso di riscatto degli anni di studio universitari, l’onere agevolato si applica solamente agli anni da valutare con applicazione del metodo di calcolo contributivo. Dunque, qualora gli anni di studio si collochino temporalmente in periodi da valutare in parte con il sistema retributivo e in parte con il contributivo, l’onere verrà calcolato con due modalità:
In questo secondo caso, si applicherà il criterio scelto dall’interessato tra:
A valle dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il contributivo, anche per il periodo afferente al retributivo l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità agevolate.
L’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
Nel caso in cui l’opzione sia esercitata nel corso della vita lavorativa, ai fini della definizione della domanda di riscatto, INPS distingue alcune fattispecie:
Fuori da questa ipotesi, il sistema di calcolo per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – agevolato se riguarda il corso universitario – anche per periodi collocati antecedentemente al 1° gennaio 1996.
La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per perfezionare i requisiti per l’esercizio dell’opzione deve essere versata in unica soluzione, mentre l’opzione per il contributivo è resa irrevocabile dal pagamento di almeno una rata del riscatto o della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti per l’opzione stessa;
Va sottolineato come, per chi esercita l’opzione per il contributivo, è stabilito un massimale contributivo annuo, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione, pari per il 2021 a 103.055 euro (art. 2, co. 18, legge n. 335/1995).
Nel caso di opzione per il contributivo per avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto, non può operare l’esclusione dal massimale contributivo prevista dall’art. 21 D.L. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019, dal momento che questa deroga si riferisce solo ai soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 e, quindi, non può essere estesa a chi abbia intenzionalmente optato per il contributivo.