Chiarimenti riscatto agevolato circolare INPS n.54 del 2021

L’INPS, con la circolare n. 54 del 2021, fornisce chiarimenti in tema di riscatto di laurea agevolato. In particolare si sofferma sugli oneri da riscatto che, per via dell’applicazione del sistema di calcolo retributivo o misto andrebbero determinati con il criterio della riserva matematica, vengono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo.

Calcolo contributivo e retributivo

Nel caso di riscatto degli anni di studio universitari, l’onere agevolato si applica solamente agli anni da valutare con applicazione del metodo di calcolo contributivo. Dunque, qualora gli anni di studio si collochino temporalmente in periodi da valutare in parte con il sistema retributivo e in parte con il contributivo, l’onere verrà calcolato con due modalità:

  • metodo della riserva matematica per gli anni collocati nel retributivo;
  • metodo a percentuale per gli anni collocati nel contributivo.

In questo secondo caso, si applicherà il criterio scelto dall’interessato tra:

  1. retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime in cui il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (art. 2, co. 5, D.lgs n. 184/1997);
  2. livello minimo imponibile annuo previsto per la Gestione Commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%).

A valle dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il contributivo, anche per il periodo afferente al retributivo l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità agevolate.

Criteri temporali per esercitare l’opzione del sistema contributivo

L’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

  1. meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
  2. almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
  3. almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.

Criteri di distinzione INPS in base al momento di presentazione della domanda

Nel caso in cui l’opzione sia esercitata nel corso della vita lavorativa, ai fini della definizione della domanda di riscatto, INPS distingue alcune fattispecie:

  • se l’opzione è esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi di cui sopra perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta;
  • se l’opzione è esercitata contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti contributivi. Dunque, come esemplificato dall’ INPS, se per effetto del riscatto si maturi un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995, l’opzione al contributivo non può essere esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie.

Fuori da questa ipotesi, il sistema di calcolo per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – agevolato se riguarda il corso universitario – anche per periodi collocati antecedentemente al 1° gennaio 1996.

La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per perfezionare i requisiti per l’esercizio dell’opzione deve essere versata in unica soluzione, mentre l’opzione per il contributivo è resa irrevocabile dal pagamento di almeno una rata del riscatto o della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti per l’opzione stessa;

  • se l’opzione è successiva alla domanda di riscatto, quest’ultima è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda (riserva matematica per periodi nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti alla data di esercizio dell’opzione – compresi quelli per cui, alla stessa data, è stato versato l’onere di riscatto – rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti. Il sistema di calcolo ordinario per l’onere del riscatto – diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare – se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato grazie all’esercizio dell’opzione per il contributivo perché questa non viene intesa come rinuncia alla domanda di riscatto in corso.
  • se l’opzione al contributivo è esercitata al momento del pensionamento, contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti contributivi. Il sistema applicabile per l’onere del riscatto è quello a percentuale – agevolato se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – anche per periodi collocati antecedentemente al 1° gennaio 1996.

Va sottolineato come, per chi esercita l’opzione per il contributivo, è stabilito un massimale contributivo annuo, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione, pari per il 2021 a 103.055 euro (art. 2, co. 18, legge n. 335/1995).

Nel caso di opzione per il contributivo per avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto, non può operare l’esclusione dal massimale contributivo prevista dall’art. 21 D.L. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019, dal momento che questa deroga si riferisce solo ai soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 e, quindi, non può essere estesa a chi abbia intenzionalmente optato per il contributivo.

Redatto dal Dott. Francesco Russo, socio ed amministratore Con.Ser.Imp. S.r.l., partner di C&P

 

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