Azione di rimborso per l’estinzione anticipata della cessione del quinto

Un recente pronunciamento della CGUE (C-383-18 dell’11/09/19) ha riportato alla ribalta la questione delle operazioni di credito al consumo (agli artt. 121 ss. TUB) e, più specificatamente, gli aspetti legati all’esercizio da parte del consumatore della facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore.

Secondo questa decisione, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito (ex art. 16 direttiva UE 2008/48 ed ex art. 125 sexies TUB), ciò includendo tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.

Nell’esperienza italiana, il tema dell’interpretazione dell’art. 16 par. 1 direttiva 2008/48 – come recepito dall’art. 125 sexies comma 1 TUB – si è sviluppato in modo particolare con riferimento all’operazione di prestito verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Si tratta di uno strumento ricompreso nella cd. “inclusione finanziaria”, molto diffuso nella prassi, sia nel settore del pubblico impiego che in quello privato (dopo l’emanazione della legge n. 80/2005).
La modestia delle somme erogate nei singoli contratti, sebbene abbia prodotto un contenzioso giudiziario molto scarso, ha invece generato forti criticità in ambito stragiudiziale, soprattutto con un ricorso al sistema alternativo di risoluzione innanzi all’ABF davvero imponente (27.041 istanze che rappresentano il 64% dei ricorsi presentati nel 2018).Un contenzioso che – secondo la rilevazione compiuta dalla Banca d’Italia (cfr. la delibera n. 145/2018, con allegato documento intitolato Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: orientamenti vigilanza) – ha avuto «origine» nei «comportamenti impropri degli operatori, passati e recenti».Specificatamente, «nella mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi», come riscontrato ad esempio nella «duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività» o nel mantenere profili di «ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring».
In materia di credito, secondo l’interpretazione finora accettata, requisito contrattuale fondamentale ed indefettibile dovrebbe essere la chiara sussistenza, nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento, dell’indicazione delle diverse componenti di costo a carico della clientela, con un preciso distinguo tra i servizi che a livello temporale possono essere allocati nella fase preliminare e/o formativa delle prescrizioni negoziali, quelli c.d. up-front (come ad esempio gli interessi imputati in contratto, le spese di gestione ed incasso, i costi notarili) e quelli c.d. recurring, ossia quelli che si perfezionano nel corso del tempo (quali ad esempio le commissioni, i costi di intermediazione, i costi assicurative e le spese bancarie).

Sulla sussistenza di una discriminazione normativa tra costi upfront e costi recurring, in effetti, la Banca d’Italia (cfr. gli interventi del 10 novembre 2009, del 7 aprile 2011 e del 30 marzo 2018) ha impostato la sostanza del disegno regolamentare, pensato in punto di estinzione anticipata del prestito verso cessione del quinto, così esentando da ogni misura di restituzione i costi (ritenuti) upfront, nel rispetto della sola condizione costituita dalla presenza di una «chiara ripartizione» a livello di trasparenza della documentazione contrattuale tra questi costi e quelli recurring.
L’impatto, che la pronuncia della Corte europea è destinata ad avere sul futuro dell’operatività italiana della cessione del quinto, è quindi piuttosto evidente. Infatti, rispetto all’attuale diritto applicato la Corte porta un radicale mutamento di prospettiva: la parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi upfront viene di per sé stessa a privare di ogni senso la predisposizione di clausole ambigue da parte delle imprese finanziatrici, come pure l’«utilità» pratica di comportamenti strumentali da parte delle stesse.
E’ quindi da ritenere nulla (con disciplina orientata dal paradigma della nullità di protezione) qualunque clausola di autonomia del predisponente che venga, al proposito, fare differenze tra costi detti upfront e costi detti invece recurring. Infine, si deve osservare che la sentenza della Corte di Giustizia è destinata ad avere rilevante impatto sia nei confronti dei rapporti pendenti che di quelli esauriti.
Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, l’efficacia vincolante per il giudice nazionale delle sentenze interpretative del diritto comunitario emesse dalla Corte di Giustizia si estende «anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza» stessa (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993), con il limite del termine prescrizionale fissato in dieci anni.

Da quanto sopra ne consegue che qualsiasi cittadino, sia esso lavoratore dipendente che pensionato, che abbia stipulato un contratto di finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e lo abbia estinto o rinnovato anticipatamente (quindi prima della scadenza pattuita nel contratto) ha diritto al rimborso delle commissioni o di altri oneri pagati, a prescindere dal fatto che siano collegati o meno alla durata del contratto e che siano stati appositamente descritti in sede contrattuale.
Il quantum può aggirarsi da qualche centinaia di euro fino a qualche migliaio di euro.
Non è rilevante la data del contratto, quanto piuttosto la data di estinzione o rinnovazione del rapporto che, di fatto, non deve superare il decennio (limite prescrizionale ordinario).
Anche i rapporti conclusi posso essere oggetto di richiesta di rimborso entro il termine di 10 anni dalla data di estinzione o rinegoziazione.

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.