Anzianità di servizio: come e quando va riconosciuta

Per anzianità di servizio si intende il calcolo relativo a tutti i periodi di lavoro prestati ed è comprensiva sia del periodo di ruolo prestato, sia di eventuali altri periodi computati, riscattati e ricongiunti, nonché di altri periodi valutabili d’ufficio come ad esempio il servizio militare. L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore entra a far parte dell’azienda o dell’ente pubblico per cui lavorerà con le mansioni affidategli. Sono fatti salvi i criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti. Sia che il lavoratore sottoscriva un contratto a tempo determinato sia che lo sottoscriva a contratto indeterminato, la maturazione dell’anzianità è legata all’assunzione del lavoratore, in ottemperanza al principio di non discriminazione contenuto nell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Elementi che rientrano e incidono sull’anzianità di servizio sono gli scatti di anzianità, ovvero gli elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la stessa azienda o lo stesso ente. L’anzianità di servizio decorre dall’inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto. Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo. In genere gli importi variano a seconda della qualifica cui appartiene il lavoratore, e possono essere stabiliti in cifra fissa, ovvero sulla base di una percentuale calcolata su determinati elementi retributivi che variano a seconda del contratto collettivo applicabile.

Nel nostro ordinamento, i riferimenti normativi sono:

  • 36 Costituzione Repubblica Italiana;
  • 31 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
  • 2103 cod. civ.

Come si calcola l’anzianità di servizio?

Esistono calcoli specifici che prendono in considerazione le annualità di servizio. In genere gli importi variano a seconda della qualifica cui appartiene il lavoratore, e possono essere stabiliti in cifra fissa, ovvero sulla base di una percentuale calcolata su determinati elementi retributivi che variano a seconda del contratto collettivo applicabile. Alcuni contratti collettivi fanno dipendere gli scatti di anzianità all’anzianità di servizio relativa al lavoro effettivamente prestato: in altri casi invece, sono computabili ai fini di tali scatti, anche le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortuni, congedi, aspettative. Sono nulli i contratti che fanno decorrere la maturazione degli scatti di anzianità al compimento di un’età minima.

Per il personale degli enti locali, ad esempio, il trattamento spettante si ricava moltiplicando lo stipendio pensionabile per l’aliquota di rendimento variabile in base all’anzianità di servizio utile. Si va da un minimo del 37,5% per una copertura assicurativa di 15 anni, al 100% per i 40 anni. Quindi, in ogni caso, l’anzianità va considerata in correlazione alla procedura in oggetto del bando. A tutti gli effetti, questa diviene un pre-requisito in alcuni bandi o in altri può rappresentare punteggio acquisito e utile per le graduatorie di concorso. Ovviamente nel caso nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria precedente viene valutato come esperienza acquisita.

Scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono riconosciuti in busta paga dal datore di lavoro con frequenza biennale di lavoro presso la stessa azienda. In sostanza, si tratta dell’aumento della paga fissa percepita dal lavoratore, legato all’anzianità di servizio prestato presso lo stesso datore. Gli scatti di anzianità sono stati istituiti dalla contrattazione collettiva per adeguare la retribuzione percepita dai lavoratori al miglioramento del rendimento dei lavoratori stessi negli anni in generale per compensare la maggiore qualificazione professionale del lavoratore per effetto dei tanti anni di esperienza maturati nel settore e in quell’azienda in particolare. Gli scatti di anzianità spettano a tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi tipo di contratto di lavoro che maturano il biennio utile o il periodo utile per la maturazione degli scatti di anzianità che vengono riconosciuti nel primo mese successivo alla maturazione del periodo utile stabilito dal CCNL. In quanto “elementi della retribuzione legati all’esperienza maturata dal lavoratore”, gli scatti di anzianità sono tipici del lavoro qualificato e quindi non spettano agli apprendisti anche se in alcuni settori e in alcuni CCNL, troviamo applicazione degli scatti di anzianità anche agli apprendisti, come per i comparti dell’industria tessile e dell’abbigliamento. Inoltre, esistono recenti pronunce – tra le quali la sentenza della Corte d’Appello di Milano sez. lav., 06/12/2021, n.1234 – secondo le quali non vi è alcuna differenza tra il rapporto di formazione e lavoro e quello di apprendistato ai fini del calcolo di anzianità di servizio. Nelle due fattispecie sono identiche le esigenze di valorizzazione del decorso del tempo e del concomitante incremento delle capacità lavorative, con conseguente incidenza dell’anzianità complessiva sul trattamento retributivo del lavoratore.

Il particolare caso della categoria degli insegnanti

Secondo i criteri del computo del periodo di anzianità di servizio, ribaditi da ultimo con la pronuncia del Consiglio di Stato sez. VI del 02/08/2021 n. 5706, secondo i quali: “I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Sulla base di quanto affermato, la Corte di Cassazione, la sezione VI del 06/10/2021 n. 27021 ha chiarito che “l’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.

Assenze e scatti di anzianità

La stragrande maggioranza di contratti collettivi nazionali, prevede uno stretto collegamento tra gli scatti di anzianità e l’anzianità di servizio. Quest’ultima, decorre ugualmente pur in mancanza di lavoro effettivo e dunque anche in caso di assenze per malattia, ferie, infortuni, congedi, aspettative. Parimenti, durante tali periodi di assenza, maturano gli scatti di anzianità. In particolare, tale sistema è previsto specificatamente per i lavoratori in aspettativa non retribuita, chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, ai sensi dell’art. 31 L. 20 maggio 1970 n. 300: in tal caso, il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come lavoro effettivamente prestato ai fini degli aumenti periodici di retribuzione e della progressione della carriera. E poi anche per i lavoratori chiamati e prestare il servizio militare; e per i lavoratori sottoposti a periodi trascorsi in Cassa integrazione guadagni.

Scatti di anzianità e lavoro part-time

I lavoratori assunti con contratto di lavoro part – time hanno diritto agli scatti di anzianità. In tal caso, non si richiede un periodo di maturazione maggiore rispetto a quello richiesto dai lavoratori a tempo pieno. L’unica sostanziale differenza rispetto a quelli è l’importo dello scatto che sarà conseguentemente proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa e della correlativa retribuzione.

Come tutelarsi ed esercitare il diritto previsto?

Nel caso in cui al lavoratore non siano riconosciuti gli scatti di anzianità, ovvero  sia applicato uno scatto di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o si verifichi qualche altro tipo di difformità rispetto a quanto previsto dal nostro ordinamento, ci si potrà tutelare rivolgendosi ad uno Studio Legale specializzato in diritto del lavoro. In tal caso, il team legal Consulcesi & Partners è pronto a supportare e agire per il riconoscimento del diritto ad un esatto calcolo dell’anzianità di servizio, dopo un’attenta analisi degli elementi riguardanti ciascun lavoratore che decide di affidarsi alla tutela Consulcesi.

 

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