Annullamento debiti fino a cinquemila euro

L’Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro oggettivo e soggettivo dello sgravio introdotto con il decreto legge 41/21

Con la recente circolare n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha definito il cd. perimetro oggettivo e soggettivo dello sgravio introdotto con il D.L. n. 41/21.

L’art. 4 del citato provvedimento prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con esclusione di quelli previsti dall’elenco tassativo stabilito del comma comma 9 del medesimo D.L.

Perimetro oggettivo e soggettivo

Di rilievo ricordare che il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» previsti dalla stessa cartella (perimetro oggettivo).

Per quanto concerne il perimetro soggettivo, la circolare specifica che i debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Verifiche dal sito dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha inserito sull’ home page del proprio sito internet la possibilità di verificare, in modo preliminare, se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possano essere potenzialmente oggetto del provvedimento di stralcio.

Il contribuente potrà accedere al servizio che così verificherà la presenza o meno di debiti aventi i requisiti indicati dovendosi però rammentare che il perfezionamento dell’annullamento avverrà soltanto all’esito della verifica del limite reddituale.

 

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