Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 331/2026, ha riconosciuto a un professore universitario con funzioni di dirigente medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il diritto all’indennità sostitutiva per 260 giorni di ferie maturate e non godute tra il 2011 e il 2021. L’Università e l’Azienda ospedaliera sono state condannate in solido a corrispondere oltre 50 mila euro, oltre a interessi, rivalutazione e spese legali.
La decisione ribadisce che il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non è assoluto. Se il mancato godimento non dipende dal lavoratore, l’indennità può essere riconosciuta. Inoltre, la sola qualifica dirigenziale non basta a escludere il diritto: occorre dimostrare che il dirigente disponesse di un’effettiva autonomia nel programmare e attribuirsi le ferie.
Nel caso esaminato, è risultato determinante il fatto che gli enti non avessero dimostrato di aver invitato formalmente il lavoratore a utilizzare le ferie residue. La sentenza chiarisce inoltre la responsabilità concorrente e solidale di Università e Azienda ospedaliera nei rapporti convenzionati.






