Con l’introduzione del sistema di fatturazione elettronica è ancora necessaria la produzione dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili per l’ottenimento del decreto ingiuntivo per la somma non corrisposta dal cliente debitore?

Per l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo è necessario fornire prova scritta dell’esistenza del diritto per cui, ai sensi dell’art. 634 comma 2, c.p.c., il creditore istante deve produrre (per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi) gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Secondo un recente pronunciamento del Tribunale di Vicenza del 25/10/2019, la fattura elettronica non soddisfa da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1) c.p.c., se non accompagnata dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 comma 2° c.p.c. che, di fatto, assume “non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all'originale, quanto, per l’appunto, quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture”. Per questo motivo si consiglia prudenzialmente il deposito dell’estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seg. c.c.

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