Si. Il reato ipotizzabile, in questi casi, è l’omissione di atti di ufficio ex art 328 c.p. Lo ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 34535/2019 nella quale è stato ribadito che l'obbligo del medico di guardia di effettuare la visita domiciliare richiestagli trova la sua fonte nell'articolo 13 del d.p.r. n. 41/1991, che impone al medico di eseguire gli interventi domiciliari che gli sono richiesti a livello territoriale tempestivamente. Chiaramente, il medico di guardia ha sempre la facoltà di valutare la necessità o meno di visitare il paziente che faccia richiesta di intervento domiciliare sulla base della sintomatologia che gli è riferita, ma invero secondo gli Ermellini tale discrezionalità può essere oggetto di valutazione da parte del Giudice che potrà accertare, sulla base delle risultanze processuali, se la valutazione operata dal medico sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri.