Di recente si è posto il problema della natura delle comunicazioni sui social media, e in particolare quello della loro rilevanza penale qualora risultassero offensive. La giurisprudenza ha risolto nel senso che in linea di principio nulla vieta che anche attraverso i social si commettano atti riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 595 del codice penale (diffamazione). In particolare, anche su Facebook è possibile offendere la reputazione altrui, comunicando con più o addirittura un numero indeterminato di persone. Si pensi alla pubblicazione di un post, oppure ai commenti, che possono essere letti da moltissimi utenti. In questi casi inoltre, l’eventuale diffamazione risulterebbe aggravata dall'uso di un mezzo di “pubblicità”