Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, gli account riconducibili ai dipendenti devono essere rimossi nel più breve tempo possibile, dovendosi preservare la tutela della riservatezza del soggetto interessato e dei terzi anche oltre la fine del rapporto di lavoro. Questo è quanto emerge dal provvedimento n. 216 del 4 dicembre 2019 emesso dall’Autorità Garante della Privacy a seguito del reclamo di un ex dipendente di una società che denunziava il mantenimento dell’account mail dello stesso ben oltre il tempo ragionevole dalla conclusione del rapporto lavorativo. Si configura pertanto una condotta illecita per il datore che mantiene attivo l’account di posta elettronica dell’ex dipendente, continuando così ad avere accesso alle comunicazioni contenute della sua casella di posta elettronica.