Interessante pronuncia del TAR Campania del 25 giugno 2021 in materia di esclusione dai concorsi pubblici.
La questione prende le mosse dall’impugnativa del provvedimento di esclusione dal concorso adottato dalla ASL resistente sul presupposto che la candidata, poi ricorrente, non avesse correttamente indicato l’effettiva sussistenza di almeno 3 anni di anzianità di contratto richiesti dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
I motivi di censura si incentravano, oltre che sul confermato possesso dei requisiti lavorativi richiesti dal bando, sulla contestata inerzia dell’amministrazione che, qualora avesse avuto dei dubbi circa la conformità fra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le verifiche effettuate, avrebbe dovuto manifestarli alla ricorrente prima di disporne l’esclusione consentendole, in sede di soccorso istruttorio, di chiarire la sua posizione, fugando così ogni perplessità e dubbio.
Il punto in contestazione riguardava, più precisamente, il fatto che la candidata, pur dichiarando in sede di domanda di possedere l’anzianità di servizio, non avesse poi specificato i singoli periodi di servizio effettivamente svolti presso le varie strutture sanitarie.
Questa omissione è stata ritenuta inidonea a giustificare l’assunto provvedimento di esclusione poiché – come si legge in motivazione – “l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione globale
di quanto indicato in domanda, anche procedendo, in omaggio al favor partecipationis, all’attivazione del soccorso istruttorio, trattandosi di chiarire e verificare come la ricorrente avesse inteso computare l’anzianità maturata complessivamente indicata ai fini dell’integrazione del requisito dei tre anni di contratto, anche non continuativi, richiesti dal bando”.
Diversamente da quanto accaduto e, peraltro, preventivamente richiesto dalla candidata con la presentata istanza di autotutela, l’amministrazione procedente non ha attivato la procedura del cd. “soccorso istruttorio”, impedendo di fatto alla candidata di precisare “inesattezze e/o superare mere irregolarità che non costituiscono omissioni o falsità incidenti sui requisiti di partecipazione, in quanto afferenti all’anzianità già maturata e in ogni caso dichiarata dalla concorrente, sia pure in maniera non del tutto precisa, al momento della presentazione della domanda”.
Il Tar Campania ha quindi riaffermato il principio, già condiviso dalla migliore giurisprudenza, che rinviene nel soccorso istruttorio quello strumento, a cui la P.A. deve far ricorso ogni qual volta il dato fornito non sia del tutto mancante, bensì sia stato fornito seppur in modo erroneo.
In questi casi, è quindi obbligatorio per l’amministrazione invitare i candidati al concorso a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni già presentati, risultando pur sempre preclusa la possibilità di introdurre, con questo strumento, elementi che comportino la modifica contenutistica di quanto già prodotto.
Così concludendo, il Tar ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione in quanto, venendo in rilievo un’ipotesi di mera irregolarità inessenziale, l’amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, “avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così all’interessata di integrare la domanda con le precisazioni occorrenti per superare ogni indeterminatezza, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti”.